Catania, Notarbartolo (Pd) fa “13”: continua la querelle sui cartelloni pubblicitari

Catania, Notarbartolo (Pd) fa “13”: continua la querelle sui cartelloni pubblicitari

CATANIA – Continua la querelle sulla vicenda dei cartelloni pubblicitari. Dopo l’interpellanza del consigliere del Pd Niccolò Notarbartolo e la risposta piccata dell’assessore Girlando un altro capitolo si aggiunge alla vicenda.

Stavolta è il consigliere a rispondere: “Ho letto e riletto il comunicato stampa firmato dall’assessore Girlando per cercare di capire quali fossero le falsità di cui mi si accusava, senza però riuscirci. In ogni caso mi sarei aspettato ben altro dall’assessore al Bilancio, che replica alla mia interpellanza sulla necessità di un riordino dell’impiantistica pubblicitaria nella città di Catania accusandomi di aver detto colossali falsità: mi sarei aspettato che mi si dicesse che presto arriverà in Consiglio comunale il nuovo Piano Generale degli impianti, che il condono è figlio di una volontà politica di pacificazione del settore, che peraltro ritengo legittima, o ancora quali fossero le azioni da intraprendere per il riordino complessivo del settore, ma così non è stato”.

Notarbartolo ha posto 13 quesiti sull’operato della giunta, “con l’intento di cercare la verità”. “Se per ingenuità – aggiunge il consigliere – ignoranza o stupidità prevalessero i no o ce ne fosse anche soltanto uno, sono pronto ad assumermi la mia responsabilità politica: rettificherei immediatamente facendo pubblica ammenda, mi cospargerei il capo di cenere e farei qualsiasi cosa utile a riparare il mio errore. Ma se così non fosse, mi aspetto che chi con tanta veemenza mi ha attaccato si assumesse alla stessa maniera la propria responsabilità politica”.

Ecco i 13 quesiti contenuti nell’interrogazione predisposta dal presidente della Commissione consiliare Lavori pubblici:

1) È vero o no che, con i provvedimenti di “riordino”, l’Amministrazione ha sanato gli impianti pubblicitari posti al di fuori del Piano Generale degli Impianti “ad eccezione dei siti in contrasto con il Codice della Strada?”. Suggeriamo all’assessore, a titolo puramente esemplificativo, la lettura del provvedimento dirigenziale del 27 febbraio 2013 con cui il Servizio Affissioni comunica ad una delle ditte il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti “ad eccezione dei siti indicati in contrasto con il Codice della Strada”.

2) È vero o no che i Vigili Urbani hanno sanzionato le ditte che non avevano rimosso gli impianti in contrasto con le distanza minime previste dal Codice della Strada, per i quali non vi era stata “sanatoria?”.

3) Ed è vero o no che gli impianti pubblicitari in contrasto con le distanze minime erano “presuntivamente” 1.500? A questo proposito è chiarissima la nota del Comandante Belfiore, datata 13 gennaio 2014, in cui il Comandante stesso fornisce la cifra di circa 1.500 impianti.

4) È vero o no che la sanzione prevista per quell’illecito è punita ai sensi dell’art. 23, comma 4 e 11 del Codice della Strada, con la sanzione pecuniaria di circa 400 euro e che quindi il totale fa circa 600.000 euro?

5) È vero o no che l’Amministrazione non ha intrapreso alcuna azione volta alla rimozione forzata di quegli impianti ancorchè costituissero serio pericolo per la incolumità degli utenti della strada? Vogliamo solo ricordare che recentemente un uomo è morto in viale Africa proprio per aver impattato contro un impianto posto sul ciglio della strada!

6) E’ vero o no che, poi, con la Delibera di Giunta Municipale n. 59 del maggio 2014 “Atto di indirizzo – Approvazione protocollo di intesa per il riordino dell’impiantistica”, il Comune si è impegnato a derogare retroattivamente alle distanze minime del Codice della Strada, e che al punto 11 ha previsto di impegnarsi “per gli impianti che risulteranno regolarmente posizionati a fronte dell’applicazione delle deroghe del Codice della Strada di cui al punto 1 a compiere tutti gli atti necessari a riesaminare, nei limiti e nei termini previsti dalla vigente normativa, ai fini della revoca in autotutela gli atti di verbalizzazione ancorché impugnati ma non ancora coperti dal giudicato, successivi ai provvedimenti di riordino della Direzione Ragioneria Generale adottati nell’anno 2013?”.

7) È vero o no che il successivo punto 14 del detto protocollo di intesa prevede che “l’amministrazione prende atto della collaborazione che le imprese sottoscriventi il presente protocollo d’intesa offrono per la repressione del fenomeno dell’abusivismo e accetta tale collaborazione”, che si sarebbe concretizzata nei 10 tablet contenenti all’interno un data base fotografico relativo alle autorizzazioni rilasciate dal Comune, un applicativo web nel quale potere pubblicare on line tutte le foto e gli elenchi degli impianti autorizzati; due camion con autogru con tre tecnici specializzati dotati di attrezzature necessarie alla rimozione e/o alla ricopertura d’impianti pubblicitari, per 300 giornate lavorative; due autisti con autovettura dotati di macchine fotografiche digitali un software cartografico con cui gestire l’inventario delle autorizzazioni presenti nel territorio comunale?

8) È vero o no che, in ogni caso, gli atti di indirizzo (qual è, in oggetto, la delibera di G. M. n. 59/14) competono al Consiglio Comunale, stando all’articolo 42, comma 1 e 2, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000?

9) È vero o no che con successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del primo luglio 2014, avente ad oggetto “Deroghe alle distanze minime previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolam. di esecuzione del Codice della Strada) e dall’art. 20 u.c. del Regolamento Comunale delle Affissioni e Pubblicità. Presa d’atto ed approvazione di facoltà già espresse ed individuate dai competenti Uffici in sede di Conferenze di Servizi”, l’Amministrazione ha modificato l’articolo 20 del Regolamento Comunale per la pubblicità?

10) È vero o no che, in primis, le modifiche al regolamento competono al Consiglio Comunale stando all’articolo 42, comma 1 e 2, lett. a), D. Lgs. n.267\2000?

11) E’ vero o no, in ogni caso, che tutto quanto sia disposto in una “conferenza di servizi” non può avere mai efficacia retroattiva, e che le determinazioni ivi assunte possono avere effetto solo a far tempo dalla “adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie”, ossia della delibera del Consiglio Comunale? Lo dice la sentenza 524 del 2013 del Consiglio di Stato.

12) È vero o no che con la delibera di Giunta del luglio 2014, invece si è data applicazione retroattiva alle conferenze di servizi del 9 ottobre 2010 e del 30 aprile 2014, così facendo decorrere la modifica all’articolo 20 del Regolamento comunale a far tempo dal 2010?

13) È vero o no, infine, che realizzatasi la “condizione” prevista dal punto 11 della delibera di Giunta di maggio 2014, l’Amministrazione ha condonato, come ivi espressamente previsto, quelle verbalizzazioni (in cambio delle prestazioni di cui al punto 14?).