Reddito di cittadinanza : ecco come cambia il nucleo familiare

Reddito di cittadinanza : ecco come cambia il nucleo familiare

In Italia non si parla d’altro. Il maxi decreto sul reddito di cittadinanza è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio e sarà operativo da aprile, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la successiva conversione in legge. Sono tante le agevolazioni previste dal testo dalla normativa e altrettanti i soggetti che possono beneficiarne se in possesso dei requisiti necessari: disoccupati, pensionati a basso reddito, disabili, studenti e stranieri.

Ma come incide il reddito di cittadinanza sul nucleo familiare?

Per evitare che separazioni e divorzi vengano messi in scena per chiedere plurime prestazioni sociali, pur continuando i coniugi a vivere sotto lo stesso tetto, il decreto modifica il nucleo familiare e, soprattutto, stabilisce controlli precedenti e successivi alla richiesta del reddito.  

Ma entriamo nel dettaglio. L’art. 2, comma 5, del decreto in esame stabilisce che “i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione”. Viene aggiunto un particolare rispetto a quanto previsto dalla normativa ISEE (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013), secondo cui i coniugi separati o divorziati che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti.

Infatti, non basta più che l’ex marito (o moglie) abbia trasferito la propria residenza altrove: è necessario che abiti in una casa diversa da quella dell’altro coniuge perché possa rappresentare un nucleo familiare autonomo e possa chiedere il proprio reddito di cittadinanza. Nel caso in cui i coniugi separati o divorziati continuino a vivere nella stessa abitazione, il nucleo familiare resta unico e può essere presentata un’unica domanda per il reddito di cittadinanza.

Ma non è tutto. L’art. 2 del decreto, sempre al comma 5, prevede che “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.

Anche in questo caso un supplemento rispetto alla normativa ISEE: se quest’ultima prevede che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, non coniugato e senza figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori, il decreto sul reddito di cittadinanza richiede anche che il figlio abbia un’età inferiore ai 26 anni. Insomma, i figli under 26 e in possesso degli altri requisiti, pur abitando da soli, non costituiscono nucleo familiare a parte e quindi non possono fare domanda per il reddito di cittadinanza.

Queste somme finiranno davvero nelle mani di chi ne ha bisogno? Non resta che attendere…

Immagine di repertorio