Adozioni in calo, la replica di Asa Onlus: “L’iter da conoscere è importante, troppa disinformazione!” – I DATI

Adozioni in calo, la replica di Asa Onlus: “L’iter da conoscere è importante, troppa disinformazione!” – I DATI

CATANIA – Parlare di adozione non è una cosa semplice, per questa ragione è intervenuta ai nostri microfoni la presidente dell’associazione Asa Onlus, Maria Virgillito, per precisare e chiarire alcuni concetti in merito a una questione così delicata.

Qualche settimana fa, infatti, è stata nostra cura trattare un tema dove la disinformazione è d’alto livello e la replica della dottoressa Virgillito arriva proprio per togliere qualsiasi tipo di dubbio e capire in modo chiaro quale sia il concetto di adozione oggi, con dati alla mano.

Ogni bambino e ogni coppia hanno una storia – esordisce la dottoressa -. Durante il percorso che porta alla creazione di una famiglia, attraverso l’adozione, occorre avere pazienza e fiducia: l’unico obiettivo è dare una famiglia ad un bambino che purtroppo non ne ha una”.

Se è vero che, dati alla mano, le adozioni internazionali abbiano registrato un calo è opportuno precisare che questo non riguarda solo ed esclusivamente la Siciliama l’Italia in toto.

In questi giorni è stato pubblicato il report statistico della Commissione per le Adozioni Internazionali (l’Autorità Centrale italiana) che ha reso noto che nell’anno 2018 è stato autorizzato l’ingresso in Italia di 1394 minori: “In particolare i minori provenienti dall’Europa – spiega la presidente Virgillito – sono stati 640, dall’Africa 121, dall’America centrale e meridionale 330 e dall’Asia 303. La Federazione Russa rimane il paese con il maggior numero di minori adottati (200), seguita dalla Colombia (169), dall’Ungheria (135), dalla Bielorussia (112) e dalla Cina (84). Tali ingressi non si discostano in modo rilevante da quelli del 2017, nonostante la chiusura e il rallentamento di alcuni paesi. Con Asa Onlus nel 2016 sono stati adottati 53 bambini; 50 bambini nel 2017; 66 bambini nel 2018”.

L’adozione e l’affidamento familiare sono disciplinati dalla legge n. 184/83, modificata dalla legge n. 476/98, di ratifica della Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale e la cooperazione internazionale; e dalla legge n. 149/2001 che interviene sui requisiti degli adottanti e sull’istituto dell’affidamento familiare.

L’art. 6 della legge sull’adozione stabilisce i requisiti della coppia che decide di aprirsi all’accoglienza di un bambino. Il comma 3, invece, delinea che “l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando”.  Il comma 5 riporta che “i limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore”. E, ancora, secondo il comma 6 “non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato”.

Non è dunque una regola generale che uno dei due coniugi abbia 45 e l’altro 55.

Maria Virgillito, presidente Asa Onlus

La proposta di abbinamento, tra l’altro, non la dispone l’Ente autorizzato, ma l’Autorità Centrale del Paese di origine del minore a seguito di un lungo processo di valutazione dei fascicoli delle coppie disponibili all’adozione. L’Ente autorizzato opera sotto il diretto controllo dell’Autorità Centrale italiana (la Commissione per le Adozioni Internazionali).

A differenza delle adozioni nazionali, che sono di esclusiva competenza dei Tribunali per i Minorenni, nelle adozioni internazionali l’iter è diverso e vede l’avvicendarsi di più soggetti istituzionalmente competenti: il Tribunale per i Minorenni, i Servizi degli Enti locali, la Commissione per le Adozioni Internazionali, gli Enti Autorizzati.

La coppia dichiara la propria disponibilità al Tribunale per i minorenni competente per territorio (in Sicilia ve ne sono quattro: Catania, Palermo, Siracusa e Ragusa). Successivamente si avvia il percorso con i servizi sociali, che relazionano al Tribunale sulla situazione psicosociale della coppia e sulle risorse umane che i due aspiranti genitori possono mettere a disposizione del bambino seguono gli incontri con i giudici onorari del Tribunale per i Minorenni (esperti della materia e non giudici togati, dunque psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, pediatri). Alla fine viene decretata l’idoneità della coppia ad adottare all’estero (laddove non fosse riconosciuta l’idoneità è possibile ricorrere in Appello).

Il decreto di idoneità permette alla coppia di conferire l’incarico a un Ente Autorizzato che seguirà le fasi del percorso adottivo dal punto di vista psicologico, burocratico e giuridico, sorvegliando che tutta la procedura si svolga nel pieno rispetto delle leggi nazionali e internazionali. Il bambino adottato all’estero acquisirà lo status di figlio legittimo della coppia.

Le coppie disponibili all’adozione nazionale, invece, verranno inserite nella banca dati delle coppie disponibili all’adozione nazionale e verranno contattate nel momento in cui il Tribunale per i minorenni competente riterrà quella coppia idonea ad accogliere un bambino di cui si conosce storia e vissuto.

Le uniche “caratteristiche” del bambino sono quelle relative al suo vissuto, di cui la coppia deve essere capace di prendersi carico. Solo così si potrà diventare genitore.

Bisogna lavorare ancora molto per diffondere la cultura dell’accoglienza – conclude Maria Virgillito –. Come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino del 1989 e dalla stessa Convenzione de L’Aja del 1993 l’adozione, sia essa nazionale o internazionale, è prima di tutto una misura di protezione del bambino privo di famiglia e l’interesse del minore deve essere la considerazione prioritaria in tutte le procedure che lo riguardano”.

Esiste solo ed esclusivamente il superiore interesse del minore ed il suo diritto a crescere in un ambiente famigliare idoneo. Questo, chiaramente, è fuori discussione.