ITALIA – Arrivano importanti aggiornamenti per quanto concerne il sistema di Welfare. L’INPS, infatti, ha pubblicato i requisiti per il riconoscimento ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione, di un beneficio addizionale in unica soluzione pari a 6 mensilità del Reddito di Cittadinanza nei limiti di 780 euro mensili (per un massimo di 4.680 euro).
Requisiti di accesso al beneficio addizionale
Il beneficio addizionale è concesso ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:
- risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Reddito di Cittadinanza in corso di erogazione;
- abbiano avviato, entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Si precisa, in particolare, che è possibile riconoscere il beneficio in argomento nei casi di seguito specificati:
- attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;
- attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola la responsabilità del socio unico è limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, che sia comunicata al Registro delle imprese la presenza dell’unico socio e che sia indicata negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della suddetta responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, dunque, il socio, che risponde illimitatamente,può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
- costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l’incentivo all’autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI. Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell’incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.
Come accedere al beneficio
Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale è necessario che:
- l’avvio delle attività sia comunicato mediante il modello “RdC-Com Esteso“, entro 30 giorni dall’inizio della stessa attività;
- per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Reddito di Cittadinanza sia ancora in corso, sia effettuata una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso“.
La domanda di beneficio addizionale può essere presentata all’INPS, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “Com Esteso”, tramite le seguenti modalità:
- il sito internet dell’Istituto, autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che l’accesso tramite PIN non è più consentito a decorrere dal 1° ottobre 2021;
- gli Istituti di patronato;
- i Centri di assistenza fiscale.