Cassazione: il sostituto ha piena responsabilità; ma ce l’ha anche l’Azienda per la continuità assistenziale

Cassazione: il sostituto ha piena responsabilità; ma ce l’ha anche l’Azienda per la continuità assistenziale

Massimo Buscema

Una recente sentenza della Cassazione ha ribaltato definitivamente una condanna che aveva subito una collega pediatra di Firenze nel 2011, per responsabilità di un’altra collega che l’aveva sostituita durante un periodo di assenza per vacanza. In seguito la Corte d’Appello, ed adesso anche la Suprema Corte, hanno inequivocabilmente separato la responsabilità civile della sostituta da quella della titolare (la responsabilità penale è stata sempre personale). Inoltre, in analogia ad altre recenti sentenze, l’Azienda sanitaria è stata condannata al risarcimento, in solido con il medico di continuità assistenziale.

La sentenza di primo grado aveva sconvolto antiche certezze, riguardanti la responsabilità personale. Infatti aveva esteso al fatto accaduto quanto previsto dall’art. 1228 del Codice Civile, riguardante “responsabilità per fatto degli ausiliari”, considerando per l’appunto un medico regolarmente abilitato alla professione, come un semplice “ausiliario”. La prima Sentenza era risultata essere particolarmente “bizzarra”, sotto diversi aspetti. Alla collega non fu bloccato solo il quinto degli emolumenti, ma il conto corrente, e tutto il suo patrimonio. Inoltre era stato riconosciuto un cospicuo risarcimento anche al fratello ed ai nonni della deceduta.

È stata una sentenza che ha costretto all’integrazione e alla revisione di tantissime polizze assicurative, con un ulteriore aggravio a carico di tante categorie di colleghi. Adesso i giovani colleghi che espletano sostituzioni non possono più assolutamente esimersi dalla stipula di un’assicurazione, magari preferendo le compagnie che riservano tariffe particolarmente favorevoli, proprio per i medici laureati da pochi anni, o specializzandi.

La storia e la dinamica dettagliata della vicenda pensiamo che possa rivestire una importanza relativa.

La Cassazione, in buona sostanza, ha sollevato da ogni responsabilità il medico sostituito assente ed il medico ospedaliero che vide per ultimo la piccola paziente, ormai con un quadro di peritonite conclamato, complicato e con grave compromissione delle condizioni generali. Ha invece rinviato al giudizio della Corte d’Appello la collega sostituta, che non aveva neanche visitato l’ammalata, ed il medico di continuità assistenziale, che non aveva colto tutti segni d’allarme già evidenti. Riteniamo invece molto interessanti i principi generali di responsabilità sentenziati dalla Cassazione.

I punti salienti della sentenza.
4.1… È noto infatti che il rapporto che lega il pediatra di famiglia alla Azienda sanitaria è di tipo convenzionale, regolato dagli accordi collettivi di settore (Cass. Sez. l. n. 20581 del 29/07/2008). In materia di medici convenzionati, va escluso che nell’ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, L. n. 833 del 1978, ex art. 48, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l’assenza nei rapporti d’opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione… Ed invero i rapporti cosiddetti “convenzionali”, instaurati tra i medici di medicina generale e gli enti preposti all’assistenza sanitaria… hanno natura privatistica di rapporti di prestazione d’opera professionale, svolta con carattere di parasubordinazione (Sentenza Sezioni Unite n. 813 del 22/11/1999)

4.2… omissis… in ragione della posizione periferica in cui è posto il medico convenzionato rispetto all’organizzazione del servizio, in caso di sostituzione del medico per assenza… non può configurarsi in capo a quest’ultimo la responsabilità contrattuale riconducibile all’art. 1228 c.c., ed è improprio attribuire al medico sostituto gli stessi obblighi contrattuali che competono all’Azienda sanitaria… Il medico sostituto subentra al medico titolare con piena responsabilità e autonomia, essendo ciò, peraltro, funzionale a garantire l’unicità del riferimento medico. In tale quadro non è possibile configurare una responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, in contrasto con la natura personalissima della prestazione medica… omissis… possono considerarsi ausiliari del debitore solo coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e di controllo…

5.2… Al contrario, con riferimento alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale, i caratteri del rapporto fiduciario tra cittadino e medico appaiono estremamente sfumati. Difetta del tutto, in primo luogo, l’elemento della scelta da parte del paziente, la quale, peraltro, è incompatibile con la funzione di pronto intervento del servizio… omissis… Il rapporto che si instaura tra cittadino e S.S.N. è un rapporto contrattuale (pur caratterizzato da elementi imposti), che travolge ogni concezione tradizionale del medico e riqualifica la singola prestazione, riconducendola a un più complesso rapporto assistenziale, facendo emergere la responsabilità primaria e diretta dell’istituzione (nel senso che la posizione dei sanitari… di continuità assistenziale appare connotata dalla esistenza di un contratto sociale da cui scaturisce un obbligo di protezione, vedi Cass. Sez. terza, Sentenza n. 7529 del 2012. Alla luce dei rilievi svolti, si giustifica pienamente la ritenuta responsabilità della ASL, ai termini dell’art. 1228 c.c, per fatti commessi dai medici di continuità assistenziale.