Può accadere, soprattutto nel nostro territorio, di subire una multa per eccesso di velocità con autovelox: quello che spesso in molti non sanno è che, una volta notificato il verbale per eccesso di velocità, bisogna entro 60 giorni da tale notifica, inviare la comunicazione ex art 126 bis C.d.S. dei dati del conducente al Comando di Polizia che ha elevato il verbale. Qualora ciò non accadesse, le multe possono essere salatissime: si arriva addirittura a sanzioni fino a 1.142 euro.
Ma procediamo con ordine. Se la polizia rileva una violazione del codice della strada in un tratto ove la contestazione non può essere immediata, e quindi il conducente non può essere fermato al momento dell’infrazione, la multa deve essere spedita direttamente a casa del proprietario dell’auto entro 90 giorni dalla violazione. A quest’ultimo vengono assegnati alcuni importanti termini che iniziano a decorrere tutti dalla NOTIFICA del verbale (se non ritirato e quindi depositato, dal postino, presso la Casa Comunale, il termine inizia a decorrere dopo 10 giorni dalla notifica del secondo avviso contenente la comunicazione di tale adempimento): – 30 giorni per pagare (diversamente non si può più ottenere il pagamento in misura ridotta). Se il pagamento avviene, però, nei primi 5 giorni si può ottenere un ulteriore sconto del 30%. – 30 giorni per fare opposizione al giudice di pace: se scade tale termine, il verbale, anche se nullo, diventa definitivo e la multa non può più essere contestata neanche quando arriva la cartella di pagamento di Riscossione Sicilia; – 60 giorni per fare ricorso al Prefetto: si tratta di un ricorso in via amministrativa, gratuito, ma che non consente la garanzia di terzietà che, invece, il ricorso giudiziario offre; – 60 giorni per comunicare alla polizia – se richiesto – i dati dell’effettivo conducente del mezzo: tale comunicazione serve al fine di sottrarre i punti dalla patente nei confronti del vero responsabile dell’illecito e non del proprietario del veicolo, che potrebbe non essere stato alla guida al momento dell’infrazione. Se il proprietario dell’auto non effettua tale ultima comunicazione dei dati dell’effettivo conducente, subisce una seconda multa pari a una somma da euro 286 a 1.142 euro. Detta successiva sanzione, per omessa o incompleta comunicazione dei dati del conducente, deve intervenire entro massimo 90 giorni dalla violazione. Violazione che, evidentemente, si identifica, temporalmente, con la data di scadenza entro cui tale comunicazione doveva pervenire (ossia i 60 giorni dalla notifica del verbale iniziale).
Facciamo un esempio per comprendere meglio. Una multa viene notificata il 1.01.2016. Entro 60 giorni, e quindi entro il 01.03.2016, il conducente deve inviare la comunicazione con i dati del conducente. Se non lo fa, il termine di 90 giorni per la notifica della seconda multa inizia a decorrere il 1.03.2016. Se invece invia una comunicazione, ma questa è incompleta o negativa, ed essa viene spedita il 31.01.2016, la seconda multa deve arrivare entro 90 giorni a decorrere dal 1.02.2016. Il mancato rispetto da parte degli organi di Polizia di tali suddetti termini, può determinare, tramite ricorso alle autorità competenti, la cancellazione del verbale nonché la refusione delle spese processuali a carico dell’ente impositore.
Avv. Vincenzo Andrea Caldarella del foro di Catania