Sì all’adozione incrociata per le figlie di due donne

Sì all’adozione incrociata per le figlie di due donne

All’indomani dello stralcio e del rinvio del dibattito sull’art. 5 della legge Cirinnà, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha riconosciuto l’adozione “incrociata” ad una coppia di donne, stabilendo il diritto delle due madri ad avere la tutela della figlia dell’altra ed attuando, di fatto, la stepchild adoption anche nel nostro paese. Le bambine di 4 e 8 anni, sono nate una da una donna e l’altra dalla sua compagna grazie all’inseminazione praticata in Danimarca. In questo caso, quindi, ognuna di loro avrà un genitore biologico e un genitore sociale ognuno con piena e pari responsabilità genitoriale. Le bambine avranno lo stesso doppio cognome ma per legge non saranno sorelle.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto delle due donne ad adottare la figlia dell’altra, facendo riferimento alle cosidette “adozioni in casi particolari” disciplinate dall’ ex art .44 lett. d) della legge sulle adozioni (n. 184/1983 e successive modificazioni). Le cosidette “adozioni in casi particolari” sono previste in casi specifici nei quali non sono presenti i presupposti per l’adozione leggittimante prevista dall’art. 7 comma 1 legge n. 184/1983, ossia l’adozione che taglia definitivamente i legami dell’adottato con la famiglia di origine e fa acquistare al minore tutti i diritti di un figlio biologico.

La lettera d dell’art. 44, utilizzata dai magistrati minorili, consente ai coniugi, ma anche ai single, questo tipo di filiazione qualora sia stata accertata l’impossibilità di affidamento pre-adottivo. Il minore aquisterà lo stato di figlio adottivo dell’adottante, ma conserverà i diritti e doveri verso la famiglia di origine; anteporrà al proprio cognome quello della famiglia adottiva e non acquisterà alcun legame di parentela rispetto ai famigliari dell’adottante.

Avv. Elena Cassella del Foro di Catania