Semaforo verde della Camera al nuovo processo civile

Sì dell’aula della Camera al Ddl delega per la riforma del processo civile. Il testo è stato approvato a Montecitorio, il 10 marzo, con 261 voti a favore, 134 contrari e 29 astenuti ed ora passa al Senato. Per avere una riforma definitiva è necessaria non soltanto l’approvazione conforme ad opera del Senato, ma anche la successiva adozione del decreto legislativo, della c.d. legge delegata.

Dalle maggiori competenze al tribunale delle imprese, all’istituzione del tribunale della famiglia, passando per il rito semplificato di cognizione, il testo prevede diverse modifiche rispetto all’impianto iniziale, sostanzialmente riscritto in commissione, proposto in assemblea.

Ecco tutte le novità: viene previsto che la vigente denominazione di sezioni specializzate in materia di impresa sia modificata in “sezioni specializzate per l’impresa e il mercato”, prevedendosi l’ ampliamento della loro competenza per materia. Infatti, oltre alle materie attuali, si occuperanno di concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, class action e controversie societarie, anche per quelle di persone. Tra le novità è prevista, anche, la soppressione dei tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso i medesimi e l’istituzione presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello e relative sezioni distaccate, delle “sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori” e presso le procure delle Repubblica presso i tribunali capoluoghi di distretto di corte d’appello l’istituzione di “gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori”. In tal caso si assisterà ad una riorganizzazione e razionalizzazione del personale e dei magistrati e verrà rafforzata l’obbligatorietà dell’ascolto del minore da parte del giudice.

Collegata alla riorganizzazione del personale, è la previsione dell’introduzione sia di un rito ad hoc per i procedimenti attribuiti a queste sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori, sia di una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio.

Ulteriori elementi di novità sono stati introdotti con riguardo al processo di cognizione. In primis viene valorizzato l’istituto della conciliazione del giudice con la previsione che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio. Potrà essere diminuito l’ambito di applicazione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. E ci sarà l’obbligo del rito semplificato di cognizione innanzi al giudice monocratico, prima udienza non oltre i tre mesi, termini perentori per eccezioni, conclusioni e mezzi di prova, e infine sentenze concise.

Le novità per le impugnazioni riguardano i termini lunghi. I termini per l’appello o il ricorso per cassazione (30 e 60 giorni) decorrono esclusivamente dalla comunicazione, di regola per via telematica, del provvedimento. Scompare dunque il termine lungo di 6 mesi che, in mancanza di notifica di parte, decorre dalla pubblicazione della sentenza. Inoltre il filtro in appello viene rafforzato, prevedendo che il contraddittorio prima della decisione di inammissibilità sia in forma scritta e soprattutto applicandolo anche ai provvedimenti che definiscono il procedimento semplificato di cognizione Ed ancora, in tema di processo esecutivo, i beni immobili saranno venduti con modalità telematiche e il giudice può dichiarare la chiusura anticipata del processo esecutivo nel caso in cui non sia possibile liquidarli a un prezzo non inferiore alla metà di quello iniziale. Viene stabilita la possibilità di prevedere la rilevabilità d’ufficio di qualsiasi ipotesi di impignorabilità ed anche l’impignorabilità sia dei “beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato” sia degli “animali di affezione o di compagnia”.

Nell’espropriazione di beni indivisi si prevedono più tutele al comproprietario non debitore: se infatti il pignoramento riguarda un bene in comunione legale, si procede per l’intero (e non pro quota) con restituzione al coniuge non debitore di quanto gli spetta. Viene rivisto Il ruolo dell’ufficiale giudiziario quale agente dell’esecuzione prevedendo la rotazione obbligatoria degli incarichi nell’ufficio e l’impiego di modalità telematiche. L’ufficiale giudiziario potrà attestare stato e condizione di cose, luoghi o persone e ricevere dichiarazione giurata del debitore sulla composizione del patrimonio.

Nel ddl viene attenzionata, anche, la lite temeraria. Infatti sono previste sanzioni più severe per chi agisce o resiste in giudizio in mala fede. Se perde dovrà pagare in più una somma alla controparte tra il doppio e il quintuplo delle spese legali. Se in mala fede o colpa grave, è comunque condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Sul giudizio camerale in Cassazione si amplia, sul modello della cassazione penale, l’ambito operativo del giudizio camerale al fine di limitare la necessità di udienze pubbliche. In camera di consiglio non è obbligatorio l’intervento del pg ed è possibile la requisitoria in forma scritta e non partecipano gli avvocati che potranno interloquire solo per iscritto. Infine, i giovani laureati potranno svolgere il tirocinio valevole per l’accesso alla magistratura anche in Cassazione. Infine viene prevista l’abrogazione del c.d. rito Fornero di impugnazione dei licenziamenti illegittimi ex art. 18 prevedendo per tali cause la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, tramite avvocati. Sarà comunque non un obbligo ma una facoltà, e dunque non costituirà condizione di procedibilità.

Avv. Elena Cassella del Foro di Catania