Pignoramento presso terzi: stipendio, pensione e conto corrente

Pignoramento presso terzi: stipendio, pensione e conto corrente

Dopo aver approfondito la scorsa settimana il pignoramento mobiliare, ci occupiamo adesso della forma di pignoramento certamente più appetibile per il creditore in quanto, se efficace, permette allo stesso di ottenere direttamente e forzosamente delle somme in denaro dal debitore esecutato, qualora lo stesso sia percettore di stipendio, pensione o titolare di conto corrente.

COME FUNZIONA: la procedura in se è piuttosto tecnica e complessa, cerchiamo pertanto di semplificarla al fine di renderla intuitiva. L’articolo 543 del nostro codice di rito disciplina 2 ipotesi di pignoramento presso terzi ossia: il caso in cui un terzo sia attualmente possessore di beni di proprietà del debitore e nei confronti del quale si agisce, oppure il caso in cui il nostro debitore vanti un credito (ad esempio uno stipendio mensile) nei confronti del “terzo debitore”. Si usa infatti definire spesso il “terzo” come “debitore del debitore”, in quanto lo stesso (ad es. il datore di lavoro), è debitore mensilmente di uno stipendio nei confronti del proprio dipendente (il nostro debitore): con il pignoramento presso terzi, pertanto, nell’esempio appena fatto, si ha la possibilità di sostituirsi al dipendente al fine di vedersi corrisposta tutta o parte della somma a titolo di stipendio per soddisfare il proprio credito. Il creditore notifica l’atto di pignoramento sia al debitore che al cosiddetto “terzo pignorato” il quale deve dichiarare al creditore per iscritto se, effettivamente, è debitore del debitore “principale”, vero bersaglio del pignoramento, e se gli deve quindi dei soldi. Al terzo pignorato inoltre verrà intimato di astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa disperdere le somme dovute al nostro debitore. Per rimanere all’esempio di cui sopra, il datore di lavoro verrà interrogato su quanto “deve” mensilmente al dipendente Mario Rossi (nostro debitore). Se ciò non avviene, il Giudice potrà provvedere autonomamente nei suoi confronti. Una volta ottenuta tale fondamentale informazione, il creditore esecutante, in base al credito vantato, provvederà a soddisfarsi sulle somme individuate e dichiarate dal “debitore del debitore” fino al totale soddisfacimento dello stesso.

LIMITI: importanti limitazioni sono state imposte con il d.l. 83/2015 in particolare relativamente al pignoramento della pensione e del conto corrente. Tale decreto ha fissato quale minimo vitale impignorabile, per l’anno 2016, la somma di Euro 448,07 individuato da INPS quale importo di assegno sociale. Tale somma rappresenta la soglia minima vitale per ciascun individuo e pertanto somme inferiori a quella sopra indicata sono assolutamente impignorabili. In particolare, per quanto riguarda il pignoramento della pensione, il decreto prevede l’impignorabilità mensile di una somma pari all’assegno sociale di cui sopra, aumentato della metà. La somma eventualmente eccedente potrà essere pignorata in misura massima di 1/5. Esempio pratico: chi percepisce una pensione mensile di 1000 euro, potrà vedersi pignorata una somma mensile pari ad euro 65,58 per ogni mese e fino alla definizione del debito maturato (448,07 + 224,035= 672,1; 1000 euro – 672,1= 327,9; 1/5 di 327,9 = 65,58). Limiti ancora più dettagliati riguardano il caso di pignoramento presso conto corrente del debitore, comunque sempre commisurati a quella soglia minima vitale indicata in euro 448,07.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella