I professionisti del diritto e la Legge Cirinnà

I professionisti del diritto e la Legge Cirinnà

Da appena poco più di un mese è entrata in vigore la Legge Cirinnà che, dopo un lunghissimo iter parlamentare, ha reso possibili le unioni civili e le convivenze di fatto.

Grazie ad essa, a Ravenna il 24 giugno 2016 è stata celebrata la prima unione civile.

I protagonisti sono un medico ed un architetto di Ravenna che hanno finalmente dato veste giuridica al loro amore.

Prendendo spunto da questo storico evento, abbiamo chiesto al Notaio Alberto Spina, componente del Consiglio Notarile di Catania, un commento “a caldo” sulla legge e sul ruolo che i professionisti del diritto rivestono nello specifico.

Come si è arrivati alla Legge Cirinnà?
Il percorso è stato lungo e la legge è il risultato di un dibattito che ha coinvolto la società civile e tutte le forze politiche.
Già nel 2007, il Consiglio dei Ministri tentava attraverso un Ddl mai convertito in legge di dare tutela giuridica alla stabile convivenza fra persone “anche dello stesso sesso”.
Anche la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno da tempo riconosciuto le coppie omosessuali come formazioni sociali meritevoli di tutela ex art. 2 Cost. e hanno sollecitato il Parlamento a dare risposta alle istanze sociali.
Il primo approccio è stato l’utilizzo di strumenti già disciplinati dall’ordinamento italiano ma da subito si è percepita l’esigenza di una disciplina organica, da qui la Legge 76/2016.

La legge Cirinnà è composta da un solo articolo e, 69 commi. Condivide tale scelta?
Certamente scelta opinabile, anche nei contenuti.
Emerge una particolare attenzione alle unioni civili la cui disciplina è molto dettagliata e per molti aspetti assimilabile a quella del matrimonio.
Di contro le convivenze di fatto godono di una disciplina decisamente meno protettiva.
Piccole sfumature che permettono di cogliere chiare scelte legislative.

Come nasce giuridicamente l’unione civile?
È molto semplice. La coppia dichiara all’Ufficiale di stato civile, in presenza dei testimoni, la propria volontà che viene registrata presso l’Archivio dello stato civile.
Per la figura del notaio questo adempimento è molto importante perché di fatto “fotografa” gli aspetti salienti dell’unione.
Il documento costitutivo può senz’altro essere assimilato all’atto di matrimonio utilizzato nella pratica da noi notai soprattutto per la verifica del regime patrimoniale della coppia.

Quindi la disciplina dell’unione civile è sovrapponibile a quella del matrimonio?
Direi di no!
Innanzitutto perché l’unione civile è riconosciuta e tutelata come “formazione sociale” sotto l’articolo 2 Cost. e non sotto l’articolo 29 Cost.
Ma vi sono altri aspetti rilevanti: ad esempio la coppia deve essere costituita da due soggetti maggiorenni mentre, come sappiamo, il matrimonio è consentito al minore a determinate condizioni.
Altra differenza è costituita dai diritti e doveri che scaturiscono dall’unione civile: sì all’ obbligo reciproco di assistenza morale e materiale ed alla coabitazione e all’obbligo di contribuire proporzionalmente ai bisogni comuni.
Non vi è riferimento all’ obbligo di fedeltà!

Un’altra novità è la convivenza di fatto: qual è il ruolo degli avvocati e dei notai?
Per i conviventi di fatto esiste la possibilità di stipulare un contratto di convivenza con il quale disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Per redigerlo sono necessarie le figure professionali di notai o avvocati.
Si tratta infatti o di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da un notaio e da un avvocato che vigilano sulla conformità del contratto alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Per renderlo opponibile ai terzi, il professionista deve provvedere entro 10 giorni a trasmettere copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Mi sembra che ci siano lacune la cui soluzione il legislatore ha delegato all’interprete…
Direi di si, avvocati, notai e giudici sono oggi chiamati, in attesa dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri ad un difficile sforzo interpretativo.
Ed il comma 20 che esclude applicazioni analogiche o estensive delle norme del codice civile non è certo di aiuto.
Solo il tempo consentirà davvero di dare un giudizio sui contenuti della Legge Cirinnà, per ora possiamo solo restare in attesa e dare il nostro contributo interpretativo con diligenza e professionalità.

Avvocato Elena Cassella
Foro di Catania