Donne al lavoro: la tutela delle mamme

Donne al lavoro: la tutela delle mamme

Donne e Lavoro: Gioie e Dolori. Siamo nel 2016 ed ancora dobbiamo trovare la soluzione al binomio lavoro-famiglia, uno degli aspetti più attuali della nostra epoca. Con il crescere infatti dell’occupazione femminile, crescono anche i problemi relativi alla difficile, ma non impossibile, ricerca del miglior modo per conciliare la carriera lavorativa con la volontà per una donna di creare una famiglia e di mettere al mondo dei bambini. I problemi di occupazioni di molte donne arrivano infatti proprio alla nascita di un figlio. Stando ai risultati di una ricerca di Manageritalia basata su dati Istat e Isfol, il 27% delle donne italiane lascia il lavoro dopo la nascita del primo figlio, quasi una donna su tre. Infatti, più della metà delle interruzioni di lavoro avvengono dopo la prima gravidanza Anche la richiesta di un passaggio dal lavoro a tempo pieno al c.d. part-time rientra tra le scelte maggiormente poste in essere dalle neo mamme, le quali in questo modo, riescono a conciliare, da un lato la propria carriera professionale spesso frutto di sacrifici e decenni di studio, e dall’altro la naturale inclinazione a diventare mamme.

Alla disparità di genere in ufficio ancora oggi infatti si associa un’elevata asimmetria dei ruoli della coppia: la mamma resta la figura più presente in casa, visto che nelle coppie con figli il 72% delle ore di cura della coppia sono svolte dalle donne. Ma la tutela a favore delle mamme lavoratrici è nel nostro paese, una tra le più articolate e complete, dettata proprio nel rispetto del ruolo genitoriale e della tutela apprestata al nascituro. Sul piano legislativo, la materia è disciplinata dal Testo Unico sulla maternità e sulla paternità, introdotto con il decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, integrato e modificato da successivi interventi legislativi, ultimo dei quali la riforma sul jobs act sui congedi parentali (applicata in via sperimentale solo per l’anno 2015). L’art. 1 del TU 151/2001 disciplina e fornisce le principali nozioni relative ai congedi, riposi, permessi nonché alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, non dimenticando il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Nel successivo articolo inoltre si definisce per “congedo di maternità” l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice, e per “congedo di paternità” l’astensione dal lavoro del lavoratore, attuabile quest’ultima in alternativa al congedo di maternità.

Anche la malattia dell’infante dà diritto al c.d. “congedo per la malattia del figlio” intendendo dunque l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa. Tali diritti, come già esposto, fanno capo ad entrambi i genitori e la legge ricomprende nel novero dei lavoratori tutti i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

Nel nostro paese le mamme lavoratrici hanno diritto a 5 mesi di congedo obbligatorio con un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro (norma che viene derogata solo qualora il contratto collettivo di riferimento preveda una disciplina più favorevole). La legge infatti riconosce il diritto della donna a vivere una maternità felice ed a costruire un ambiente sereno intorno al piccolo; riconosce, altresì, il diritto del bambino a ricevere le cure e l’affetto materno con dedizione e costanza. È sulla base di questi presupposti che il legislatore ha costruito le tutele alla maternità. Prime fra tutte dunque vi è la maternità obbligatoria la quale rientra nella categoria dei diritti-doveri, e come tale è irrinunciabile poichè soddisfa, accanto alle esigenze della donna, pure quelle del bimbo. La gestante potrà decidere di astenersi dal lavoro o per i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto sino ai 3 mesi successivi alla nascita del bimbo, oppure per 1 mese precedente alla data presunta del parto sino ai 4 mesi successivi alla nascita del bimbo.

Volendo inoltre effettuare un confronto con gli altri paesi dell’Europa e del mondo intero, l’Italia si colloca al ventunesimo posto nella classifica delle tutele a favore delle mamme lavoratrici. Prime tra i paesi dove è più facile essere mamme, si confermano le nazioni del Nord Europa le quali offrono condizioni favorevoli alle donne lavoratrici che hanno un bambino: in Svezia i genitori possono chiedere fino a 480 giorni all’80% dello stipendio, mentre in Norvegia sono previste 36 settimane di congedo retribuite al 100% o 46 settimane all’80%. Anche in Slovenia la regolamentazione è favorevole alle mamme, prevedendo 21 settimane di congedo retribuite al 100%. In fondo alla classifica si trovano invece gli Stati Uniti e il Giappone: alle future mamme sono offerte rispettivamente 12 settimane di stop dal lavoro retribuito solo in pochissimi stati, e 14 settimane pagate solo al 67% dello stipendio (si pensi che in Germania, Malta e Nuova Zelandia le mamme lavoratrici godono del medesimo periodo di congedo di maternità pari a 14 settimane ma retribuite al 100%).

Avvocato Elena Cassella del Foro di Catania