Depenalizzazione reati: novità e cambiamenti

Depenalizzazione reati: novità e cambiamenti

Continua l’intervento di depenalizzazione dei reati, considerati dal Governo obsoleti o arretrati: ricordiamo che l’operazione era iniziata nel 2014 (legge del 28 aprile 2014 n. 67 ), allorquando il Governo si era proposto di prevedere sanzioni più efficaci ed effettive per illeciti considerati di più scarsa offensività, ma meritevoli comunque di una risposta adeguata da parte dello Stato. In quest’ottica, lo scorso anno abbiamo assistito alla depenalizzazione di reati, alcuni dei quali datati e poco trattati nelle aule dei Tribunali, come il reato di abuso della credulità popolare o il reato del rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, Depenalizzati anche gli atti contrari alla pubblica decenza, la guida senza patente, il noleggio di materiale coperto da copyright, l’ omesso versamento di ritenute previdenziali entro la somma di € 10.000,00. Insomma niente carcere per gli autori di questi fatti, ormai illeciti amministrativi, che dovranno pagare una sanzione amministrativa che oscilla, a seconda della norma violata, da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 30.000,00.

Dall’1 gennaio 2016, commette un illecito civile e non un reato penale l’autore di ingiurie, chi falsifica una scrittura privata o ancora chi si appropria di cose smarrite. Anche il ladro comproprietario e colui che commette un danneggiamento semplice dovrà rispondere dinanzi al Giudice civile e non più penale. Infatti, la persona offesa da codesti illeciti non dovrà più sporgere querela, ma chiedere al giudice civile il risarcimento del danno, e le nuove sanzioni si applicheranno anche ai reati commessi precedentemente all’entrata in vigore dei nuovi decreti, a meno che il processo penale non si sia già concluso con una sentenza irrevocabile.

Proprio in questi giorni verrà vagliato definitivamente un nuovo provvedimento che eliminerà una serie di fattispecie dall’elenco del Codice penale italiano tuttora vigente, ma risalente al 1930, epoca in cui la carica di Guardasigilli era ricoperta da Alfredo Rocco (da qui il nome di Codice Rocco). La novità più recente è sicuramente quella riguardante l’abolizione del reato di immigrazione clandestina, che da reato penale diventerà illecito amministrativo. Il reato era stato introdotto nel nostro sistema codicistico solo nel 2009, ma non ha portato i frutti sperati. Essa infatti ha oberato le Procure di procedimenti giudiziali, sottraendo tempo e risorse alla trattazione delle questioni delicate come quella della criminalità organizzata attuata mediante il traffico di persone. Le Procure, dunque, potranno archiviare le procedure in corso relative a tale fattispecie che non rimarrà impunita ma trasformata in illecito amministrativo, comportando la espulsione senza un preventivo procedimento penale. Si badi bene però, perchè a essere depenalizzato sarà solamente il primo ingresso in Italia: i successivi ingressi clandestini, così come disobbedire al foglio di via, o disobbedire all’ordine di consegna del passaporto o all’obbligo di firma in Questura rimangono reati penali.

È stato il Guardasigilli stesso, il ministro Orlando a riconoscere, nel corso dell’audizione, che “l’abrogazione del reato di immigrazione clandestina non solo comporterà un risparmio di risorse, giudiziarie e amministrative, ma avrà anche effetti positivi per l’efficacia delle indagini in materia di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e traffico di migranti“.

Quanto alle competenze infine, relativamente alla depenalizzazione amministrativa, il passaggio di competenze riguarderà le autorità già coinvolte nei procedimenti amministrativi; sul fronte penale invece, i casi di depenalizzazione andranno ad alimentare il lavoro dei giudici civili, con competenza del giudice presso il quale la “persona offesa” dovrà rivolgersi per ottenere il risarcimento.

Avvocato Elena Cassella del Foro di Catania