Addio all’assegno di divorzio come mezzo di arricchimento

Addio all’assegno di divorzio come mezzo di arricchimento

Di recente si è tornato a discutere nelle aule di Tribunale delle problematiche legate all’assegno di divorzio, dovute da un lato all’eccessiva entità dell’assegno disposto a favore del coniuge “debole”, mentre in altri casi, alle difficili condizioni di vita in cui vengono a trovarsi gli ex-coniugi costretti a corrispondere un assegno che assorbe parte cospicua del loro guadagno.

Una consolidata giurisprudenza sull’assegno post-matrimoniale ravvisava, come primo presupposto e criterio di determinazione dell’assegno, l’assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita di cui si godeva in costanza di matrimonio.

Sennonché, dopo circa trent’anni di osservanza di tale orientamento collegato al tenore di vita matrimoniale, la giurisprudenza cambia rotta.
Con una svolta epocale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/2017, ancora il diritto al mantenimento nel divorzio al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale, nell’ambito dei mutamenti economico-sociali, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Secondo i giudici di legittimità, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche su quello economico patrimoniale.
Ne consegue che, se in corso di causa viene accertato che l’ex coniuge è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio.

Quali sono dunque questi criteri volti a determinare l’indipendenza o l’autosufficienza economica?
Secondo la sentenza n. 11504 del 2017: “L’autosufficienza può essere desunta dal possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, della disponibilità di una casa di abitazione e della capacità e possibilità effettive di lavoro personale”.

La Corte di Cassazione rileva, infatti, come con il divorzio il matrimonio venga a cessare e le parti del rapporto debbano ricominciare ad essere considerate uti singuli. Nessuna rilevanza potrà essere attribuita, ai fini della decisione sull’eventuale concessione dell’assegno, all’entità dei rispettivi patrimoni, alla diversa distribuzione dei compiti di cura della famiglia durante il matrimonio, alle ragioni della rottura del vincolo, né alla durata del matrimonio stesso, che – afferma la Corte – deve essere contratto nella consapevolezza della dissolubilità dello stesso.

Dunque, nella fase dell’accertamento dell’an debeatur, dovrà essere accertata l’esistenza del presupposto dell’inadeguatezza dei mezzi propri e dell’impossibilità di procurarseli, senza nessuna valutazione comparativa delle situazioni personali e patrimoniali degli ex-coniugi.
Quantomeno – verrebbe da chiosare in riferimento alla innovativa decisione della Cassazione – il matrimonio non può esser visto più come un mezzo di arricchimento personale, ma piuttosto come una scelta di vita e – ci si consenta una forse, ahimé, troppo romantica e non attualissima speranza – che sia per sempre.