Cassazione: screditare su Facebook è diffamazione a mezzo stampa

Cassazione: screditare su Facebook è diffamazione a mezzo stampa

Con la recentissima sentenza n. 24431 dell’08 giugno 2015, la Corte di Cassazione torna ancora una volta sullo scottante tema della natura “penalistica” dei social network. La controversia sulla quale la Corte si è pronunciata nasce dalla vicenda accaduta ad un privato che, trovando poco cortese un commento effettuato da un altro utente sul proprio profilo Facebook, lo denunciava alla polizia. Erano ovviamente visibili nome, cognome e foto del denigratore. Il Giudice di Pace di Roma adito, si era in realtà dichiarato incompetente a decidere in ordine al reato di cui all’art.595, comma terzo, c.p., ipotizzando però il possibile concretizzarsi della fattispecie aggravata dalla diffamazione. Anche il Tribunale capitolino in funzione monocratica, adito quale Giudice di secondo grado, escludeva la propria competenza, ma non riteneva tuttavia configurabile l’aggravante cosi come considerata dal Giudice di primo grado, sostenendo che “postare un commento sulla bacheca Facebook della persona offesa non implica pubblicazione né diffusione del relativo contenuto offensivo, essendo tale diffusione possibile soltanto se non attivati dalla stessa persona offesa meccanismi di protezione della privacy”. A ciò seguiva il ricorso in Cassazione da parte del protagonista della curiosa vicenda, il quale si rivolgeva alla Suprema Corte per avere giustizia. Ed è a questo punto che la Corte nomofilattica nel restituire il fascicolo al Tribunale monocratico accredita la similitudine tra l’offesa a mezzo Facebook e la vecchia diffamazione su colonna piombata. In parole povere, come se le offese postate sul social network fossero offese commesse a mezzo stampa.

Gli Ermellini difatti sono giunti a tale conclusione ricordando che i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi a mezzo internet, e che quando ciò si verifica si è in presenza di un’ipotesi aggravata della fattispecie base. La Corte ipotizza dunque l’ipotesi di reato di cui all’art. 595, comma terzo, c.p. quale “fattispecie aggravata del delitto di diffamazione che trova il suo fondamento nella potenzialità, idoneità e capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili solo in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa”. Tale decisione si pone inoltre in continuità con quanto accaduto negli anni passati, sempre in relazione ad ipotesi di reato a seguito dell’utilizzo distorto del noto social network. Appena lo scorso anno infatti, la Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi su un caso simile, con la sentenza n. 16712 del 16/04/2014 sulla diffamazione a mezzo Facebook. Con tale pronuncia la prima sezione penale della Corte di Cassazione decideva che “ai fini della integrazione del reato di diffamazione, anche a mezzo di Internet, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa”.

Tale vicenda nasceva da quanto scritto sulla nota piattaforma digitale da un maresciallo capo della Guardia di finanza della compagnia di San Miniato, il quale pubblicava sul proprio profilo una frase offensiva della reputazione del maresciallo designato in sua sostituzione al comando della compagnia di San Miniato.



Dunque, occorre prestare molta attenzione alle moderne tecnologie. Qualunque attività effettuata su Internet, e di conseguenza anche su Facebook, è registrata sui siti in cui viene eseguita e l’autore è, generalmente, sempre rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti e a seguito di un ordine di procedura da parte dell’Autorità Giudiziaria competente. Ciò significa che, se da un lato Facebook ha oggi rivoluzionato le nostre vite consentendo la facilità e velocità di scambiarsi informazioni e notizie da e verso ogni parte del mondo in maniera simultanea, dall’altro è bene tenere presente che se non si è a conoscenza delle normative che regolano queste attività, si rischia seriamente di incorrere in reati civili e penali.

Avv. Elena Cassella del foro di Catania