Notifica della cartella nella vecchia residenza: ha valore? Può essere contestata?

Notifica della cartella nella vecchia residenza: ha valore? Può essere contestata?

La cartella di pagamento che abbia come destinatario una persona fisica va notificata presso l’ultima nonché attuale residenza dello stesso; tuttavia accade non di rado che l’agente di riscossione, erroneamente, notifichi la cartella presso la precedente residenza del contribuente; cosa accade in questi casi? La notifica nella vecchia residenza sarà valida o nulla?

Il cittadino, al fine di assolvere al proprio dovere, quello cioè di partecipare alle spese dello Stato in ragione della propria capacità contributiva, (Art.53 Cost), deve comunicare all’ufficio anagrafe presente nel proprio comune eventuali cambi di residenza, non solo quando cambi comune ma addirittura anche nella ipotesi in cui si sposti nella stessa via o perfino quando cambi appartamento all’interno di uno stesso edificio.

Dopo aver comunicato all’ufficio anagrafe del nuovo comune il proprio cambio di residenza, da quel momento la stessa potrà effettivamente essere conosciuta da tutte le parti, in questo caso anche dall’Agente di riscossione. Sarà pertanto onere di quest’ultimo, verificare la corretta e aggiornata residenza del proprio debitore.

Va detto però che il cambio di residenza non ha efficacia sin da subito; la modificazione dell’indirizzo, infatti avrà effetto dal trentesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione anagrafica.

Facendo un esempio concreto, se Tizio ottiene il cambio di residenza in data 1 ottobre 2017, le notifiche presso la vecchia residenza risulteranno valide solo e fino al 31 ottobre 2017: le notifiche successive avvenute dopo tale data, saranno invece radicalmente nulle.

L’errore certamente da non fare in casi del genere è quello di ritirare personalmente l’atto notificato, una volta in giacenza. Ciò in quanto, la ricezione della stessa da parte dell’effettivo destinatario, ha efficacia sanante della notifica stessa. Pertanto, il difetto di notifica, in questo caso, verrebbe paradossalmente ad essere sanato dallo stesso debitore.

Il contribuente impugnando la cartella dimostrerebbe di avere avuto conoscenza della notificazione (anche se effettuata in maniera scorretta e quindi viziata) e dunque il sanarelativo vizio sarebbero in quanto si sarebbe realizzato lo scopo.

Il vizio di notifica rimarrebbe dunque effettivo se il contribuente richiedesse l’estratto di ruolo oppure se chiedesse un accesso agli atti all’agente di riscossione, o ancora quando riceve la notifica di un atto successivo.

Quindi in ultima analisi, la cartella notificata nella vecchia residenza non va né pagata né tantomeno impugnata; certamente l’agente di riscossione potrebbe notificare una nuova cartella nella nuova residenza, ma in tal caso dovranno essere rispettati i precisi termini di decadenza decorsi i quali la cartella non potrà più essere notificata e quindi pretesa: il ricorso avente ad oggetto la prescrizione della cartella, se trascorsi i termini di legge, potrebbe portare all’annullamento dell’intera cartella esattoriale.