Tecnologia

Sexting, tra desiderio e pericolo: quando la diffusione di materiale pornografico diventa reato?

ITALIA – I pericoli sul web sono molteplici e a esserne maggiormente esposti sono i giovani, che non hanno una consolidata educazione in relazione all’utilizzo delle nuove tecnologie e di Internet.

Con l’impiego del web e dei social media si sono modificate le dinamiche della socializzazione e viene spesso messo in discussione il concetto di privacy. Su Internet, infatti, vengono allegati messaggi di testo o immagini che nella vita reale risulterebbero inopportunecompromettenti.

A tal proposito, possiamo parlare dei vari fenomeni che si sono sviluppati su Internet come il cyberbullismo, pedofilia on-line, violenza di genere, cyber stalking e sexting. Il numero dei reati informatici nel corso degli anni è aumentato esponenzialmente, complice la pandemia e la quantità delle ore passate dagli italiani davanti gli schermi.

In riferimento al fenomeno del sexting, possiamo dire che consiste nell’invio di messaggi, foto, video a sfondo sessuale in chat o in un social network. Delle volte ha come conseguenza la micro-prostituzione, laddove si compiono le attività descritte in cambio di denaro, ricariche telefoniche o altri regali.

Sexting è una parola che deriva dall’inglese ed è composta da due parole, “sex” e “texting” cioè “sesso” e “messaggiare”.

Quando il sexting diventa reato?

È prima necessario effettuare una distinzione tra il sexting primario e secondario. Il primo consiste nella spedizione dello stesso autore di immagini o contenuti espliciti a un altro individuo, il secondo consiste nella propagazione di immagini o contenuti espliciti di terzi senza il consenso.

Quando il sexting primario avviene tra maggiorenni non si commette nessun reato. Differentemente se uno dei due individui è minore, si commette il reato di detenzione di materiale pedopornografico, con il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà della natura del materiale. Tale reato è previsto dall’art. 600ter del codice penale.

Nel caso in cui sia un individuo maggiorenne a inviare immagini o materiale esplicito a un minore, il reato si configurerà in violenza sessuale ai sensi dell’art. 612 cp.

La diffusione di immagini, video e materiale esplicito in riferimento al sexting secondario senza il consenso del diretto interessato è una condotta perseguibile ai sensi dell’art. 612ter del codice penale.

Considerando i rischi che comporta l’utilizzo di Internet, è necessario educare i giovani e gli adulti a un uso consapevole.
In quanto, ciò che succede all’interno dei social media e delle chat ha un forte impatto nella vita di tutti i giorni.

Le foto e il materiale che circolano nel grande frullatore del web sono alla portata di tutti e la cancellazione è impossibile. È necessario ricordare che condividere materiale pornografico personale può diventare un gesto di cui successivamente ci si pente.

 

 

 

Floriana Garofalo

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Floriana Garofalo
Tag: Evidenza fenomeni social media Internet internet e privacy Italia italia notizie nuove tecnologie reati pericoli web Reati informatici reati social media reato sexting Sexting sexting primario sexting secondario Social Media Web

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