Se ne sente parlare spesso e rappresenta un aspetto importante delle dinamiche che ruotano intorno allo sport: è il contratto di sponsorizzazione.
Questa area di affari, similmente a quella della pubblicità, si configura come un medium in grado di generare nel pubblico sportivo immagini, sentimenti, emozioni, che a loro volta favoriscono la riconoscibilità delle aziende che scelgono di legarsi a una squadra o a un atleta, sponsorizzandoli.
“Il termine sponsor deriva dal verbo latino spondeo, cioè promettere solennemente, garantire, assicurare, che, a sua volta, deriva dal termina sponsio, che è un’antica forma di contratto. Al giorno d’oggi questa forma di comunicazione non ha più l’intento di voler diffondere un messaggio attraverso un atto di generosità, ma è un contratto bilaterale che prevede obblighi per ambo le parti”.
Il contratto di sponsorizzazione, pur legalmente atipico, presenta dei contenuti minimi essenziali che lo rendono tendenzialmente uniforme nell’ambito del diritto interno e del diritto internazionale.
Come previsto dal codice civile all’art. 1325 – disposizione applicabile tanto ai contratti tipici quanto a quelli dotati di autonomia contrattuale atipica ex art. 1322, comma II, c.c. – i requisiti necessari per la sottoscrizione sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma.
L’accordo è, spesso, l’approdo finale di una lunga trattativa, che può aver portato le parti, in una prima fase, alla sottoscrizione di una lettera di intenti o di un vero e proprio contratto preliminare.
La causa, la funzione economico-sociale, è il fine di natura commerciale insito nel contratto stesso che presupporrebbe, pur trattandosi solo di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, anche una sorta di “ritorno” economico reciproco.
L’oggetto, è il “cuore” del contratto. La forma è sostanzialmente scritta anche se non è prevista a pena di nullità.
Per quanto concerne i soggetti stipulanti, si tratta di un contratto tendenzialmente bilaterale che viene sottoscritto dal legale rappresentante dello sponsor e dallo sponsee. Inoltre, abbiamo almeno due eccezioni riscontrabili in materia di contratti di sponsorizzazione di atleti di vertice:
1) il caso in cui l’atleta abbia ceduto lo sfruttamento e/o l’utilizzo dei propri diritti di immagine ad una società di management o ad un professionista di settore (perlopiù avvocato, commercialista, giornalista pubblicista). Sarà, quindi, tale terzo mandatario a sottoscrivere il contratto con lo sponsor, a contrarre l’obbligazione, a ottenere il prezzo del sinallagma contrattuale e a riversare, infine, allo sponsee il compenso detratto della propria provvigione;
2) in alcuni sport la Federazione si sostituisce allo sponsee andando a sottoscrivere il contratto con lo sponsor e riversando poi integralmente all’atleta il compenso. Anche in questo caso sarà un soggetto diverso dallo sponsee ad assumere un’obbligazione tendenzialmente non propria o, quantomeno, a garantire per un’obbligazione altrui.
Qualsiasi contratto di sponsorizzazione ha una sezione dedicata alle premesse.
Si tratta di un complesso di definizioni, richiami e riferimenti ad altre normative, che nel tempo hanno assunto un’importanza sempre maggiore.
Nelle premesse trovano spazio le generalità delle parti, nonché la circostanza che lo sponsee appartenga ad una Federazione ed, eventualmente, ad un Gruppo Sportivo.
Il contratto di sponsorizzazione, dunque, è un negozio giuridico a prestazioni corrispettive con la previsione di un preciso sinallagma.
L’oggetto e le prestazioni principali rappresentano il cuore del contratto stesso. Qualsiasi contratto prevede che lo sponsee acconsenta all’utilizzo e/o allo utilizzo commerciale del proprio nome, della propria immagine e di tutti i propri segni distintivi abbinati al brand dello sponsor . Vi è poi una obbligazione eventuale, la quale consiste invece in una prestazione sportiva, per esempio la partecipazione di un atleta ad un incontro o ad una gara, o l’apparizione dello stesso ad un evento (inaugurazione) di natura commerciale organizzato dallo stesso sponsor e, in alcuni casi, nell’indossare un certo tipo di abbigliamento sportivo.
Allo sponsor, essendo un contratto a titolo oneroso, spetterà una prestazione di carattere economico.
“Abbracciate” al cuore e all’oggetto del contratto troviamo tutta una serie di clausole contrattuali, ne riporto alcune tra le più ricorrenti:
La c.d. esclusiva è, sicuramente, una delle clausole contrattuali più frequenti e più utilizzate dagli sponsor.
Se lo sponsor richiede l’esclusiva a titolo di “unicità” ci si troverà di fronte alla c.d. “sponsorizzazione unica”, in altri casi l’esclusiva si limita allo stesso settore merceologico, c.d. “esclusiva merceologica”.
Con questa clausola viene richiesto allo sponsee di non avere collaborazioni con altri brand che siano direttamente o indirettamente concorrenziali.
L’esclusiva ha una validità mondiale, cioè sarà operativa in qualsiasi stato del mondo.
In casi di contratti particolarmente importanti, lo sponsor potrà chiedere allo sponsee di rispettare la clausola di esclusiva anche per un periodo di tempo successivo alla durata dell’accordo.
Trattandosi di una clausola vessatoria, necessiterà di una doppia sottoscrizione delle parti come richiesto dagli artt. 1341 e 1342, comma II, c.c..
Avvocato Alessandro Numini
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