Chattare con l’amante comporta l’addebito della separazione. Ma solo se a ciò si accompagnano incontri ed effusioni amorose reali. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8750/2022, con cui ha rigettato il ricorso di una donna che ha provato a dimostrare di aver solo chattato con l’innamorato.
In primo grado il Tribunale di Ancona pronunciava la separazione dei coniugi, addebitando la stessa alla moglie per infedeltà coniugale. Stabiliva, inoltre, l’affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento presso la madre e disponeva a carico del padre l’obbligo di versare un mantenimento mensile di 500 euro in favore dei figli, oltre al concorso nella misura del 50% per le spese straordinarie.
La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza. Secondo il Collegio, le risultanze processuali acquisite evidenziavano l’esistenza di una relazione extraconiugale della donna almeno dal 2014, come riscontrato dal fatto che la stessa si era recata in Comune dichiarando che avrebbe ospitato per circa un mese un certo cittadino algerino, dalle manifestazioni di gelosia espresse nei confronti di lui in alcuni scritti, che evidenziavano la sussistenza di un legame affettivo tra i due, dalle dichiarazioni di una delle figlie alle insegnanti sulla vacanza programmata dalla mamma in compagnia di un fidanzato e dal reperimento di un’unità immobiliare in locazione con versamento di cauzione. Relazione extraconiugale che, secondo la Corte, ha reso intollerabile per il marito la convivenza.
La donna non ci sta e si rivolge agli Ermellini. Questa la principale doglianza:
Cassazione: chat con l’amante? Se vi sono anche incontri reali, scatta l’addebito della separazione
La Suprema Corte, con ordinanza n. 8750/2022, rigetta il ricorso. È vero. Chattare con qualcuno non è tradimento. Ma la ricorrente non si è limitata ad intrattenere delle chat.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, per adulterio deve intendersi una relazione affettiva reale e non virtuale. La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.
Nel caso in esame, tuttavia, la relazione della ricorrente con l’amante non è stata soltanto “epistolare”.
In sede di appello – argomenta la Corte – i Giudici hanno acquisito risultanze processuali che non lasciano dubbi sull’esistenza di una relazione extraconiugale reale della donna, che ha, così, messo in crisi il suo matrimonio: il fatto che la stessa si sia recata in Comune dichiarando che avrebbe ospitato per circa un mese un cittadino algerino, le manifestazioni di gelosia espresse nei confronti di lui in alcuni scritti, che evidenziavano la sussistenza di un legame affettivo tra i due, le dichiarazioni di una delle figlie alle insegnanti sulla vacanza programmata dalla mamma in compagnia di un fidanzato e il reperimento di un’unità immobiliare in locazione con versamento di cauzione.
Tali circostanze di fatto vanno considerate rilevanti, niente affatto riferibili ad uno scambio di corrispondenza epistolare e via chat tra la ricorrente e il cittadino algerino, ritenendo, dunque, sufficientemente provata anche l’infedeltà reale. E ciò comporta l’addebito della separazione.
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