ITALIA – Dal 1° luglio sarà possibile beneficiare dell’assegno unico per i figli. È stato infatti approvato il cd. Decreto Ponte (decreto legge n. 79/2021), recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori, che coprirà il periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2021. Una misura destinata ad aiutare le famiglie e ad incentivare le nascite, ma anche a semplificare o sostituire altre agevolazioni in materia.
A chi si rivolge?
Le famiglie che hanno diritto all’assegno unico sono quelle che non possono beneficiare del contributo per i nuclei familiari previsto dall’art. 2 del decreto legge n. 69/1988 e che presentino cumulativamente i seguenti requisiti di accesso, cittadinanza, reddito e soggiorno:
- avere la cittadinanza italiana, di un altro Stato membro dell’Ue con titolarità del diritto di soggiorno o di uno Stato non appartenente all’Ue purché si abbia un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- avere la residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Con riferimento alla condizione economica, occorre essere in possesso di un’ISEE in corso di validità.
Quali criteri per determinare l’assegno?
L’allegato 1 del Decreto Ponte prevede una tabella in cui ad ogni reddito ISEE corrisponde l’importo mensile dell’assegno dovuto per ciascun figlio minore.
Il beneficio, dovuto a chi presenta un reddito minimo di 7mila euro fino ad un massimo di 50mila euro (oltre questa soglia non si ha diritto all’assegno), varia in base all’ISEE e al numero di figli minori a carico. Inoltre è prevista una maggiorazione di 50 euro per i figli affetti da disabilità.
Come si ricevono le somme?
L’assegno è accreditato sull’IBAN del richiedente o tramite bonifico domiciliato o sulla carta in cui viene accreditato il reddito di cittadinanza.
In caso di separazione, divorzio, annullamento o scioglimento del matrimonio, l’assegno è riconosciuto al genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, ad entrambi i genitori in pari misura (a ciascuno spetta il 50% dell’assegno).
Quale procedura seguire?
La domanda può essere presentata dal 1° luglio prossimo ed entro il 31 dicembre 2021, solo una volta e per ogni figlio. Inoltre chi inoltra l’istanza entro il 30 settembre 2021 ha diritto ad ottenere le mensilità a partire da luglio; chi la inoltra dopo il 30 settembre, può ottenere le somme solo a partire dal momento della richiesta.
Si può fare domanda seguendo una di queste tre alternative:
- entrando nel sito dell’INPS, e utilizzare il servizio apposito mediante il Pin, lo Spid e inoltrando anche la carta di identità in corso di validità;
- chiamando il numero verde 803.164 (gratuito e solo da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile e con costi in base alla tariffa del proprio gestore);
- chiedendo aiuto agli istituti di patronato, che offrono assistenza gratuita.
La misura, che è destinata ad aiutare circa 1,5 milioni di famiglie, è compatibile con altri aiuti per i figli provenienti dalle Regioni e dagli Enti locali.