Assegno divorzile: sì alla revoca se l’ex moglie convive stabilmente e continuativamente con un altro

Assegno divorzile: sì alla revoca se l’ex moglie convive stabilmente e continuativamente con un altro

L’assegno divorzile va revocato se l’ex moglie convive in maniera stabile e continuativa con il nuovo compagno. Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza n. 22604/2020, con la quale è stato accolto il ricorso di un uomo che chiedeva la revoca del contributo in favore dell’ex moglie già convivente con un’altra persona.

La vicenda

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, stabiliva a carico dell’ex marito l’obbligo di versare all’ex moglie un assegno divorzile di 400 euro mensili. Dichiarava inoltre inammissibile l’appello incidentale proposto dall’uomo, nel quale chiedeva di vedere revocata l’assegnazione della casa coniugale all’ex consorte. 

Il ricorso in Cassazione

L’ex marito ricorre, dunque, alla Suprema Corte, lamentando:

  • l’assenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte d’Appello ha negato la sussistenza dei requisiti di stabilità e continuità della convivenza tra l’ex moglie e il nuovo compagno senza spiegarne le ragioni in fatto e in diritto, limitandosi a richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di “famiglia di fatto”. Convincimento, peraltro, diverso da quello del Tribunale, che invece aveva ritenuto sussistenti quei requisiti;

 

  • che la Corte d’Appello ha errato nel qualificare la fattispecie giuridica della “famiglia di fatto”. Secondo il ricorrente, i fatti accertati sia in primo che in secondo grado sono sufficienti ad integrare  le connotazioni di stabilità e continuità che caratterizzano la “famiglia di fatto”. Richiama a tal fine la testimonianza del nuovo partner dell’ex coniuge, dalla quale è emersa l’assunzione da parte di questi ultimi di reciproci impegni di assistenza materiale e morale.

La donna propone, invece, ricorso incidentale per errore di diritto, avendo la Corte d’Appello ridotto l’assegno divorzile a 400 euro rispetto ai 700 euro stabiliti con la sentenza di separazione. La stessa deduce di non avere alcun reddito nonché il fatto che l’ex marito non abbia dimostrato la stabilità e la continuità della relazione con il nuovo partner né una condivisione delle spese con lo stesso. 

La decisione: motivazione viziata e rinvio

Gli Ermellini accolgono il ricorso principale con ordinanza n. 22604/2020

Secondo la Suprema Corte, la motivazione della Corte d’Appello, che esclude la sussistenza dei parametri di continuità e stabilità della relazione tra la donna e il compagno, è viziata. Non risulta infatti il criterio logico che ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento. 

In sentenza, la Corte territoriale ha dato atto che era stato provato il rapporto sentimentale pluriennale e consolidato, caratterizzato da ufficialità e fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza. Anche il Tribunale aveva ritenuto sussistenti tutti tali requisiti, stabilendo che, nel caso di specie, poteva parlarsi di “famiglia di fatto”. Conseguenza? Vi erano i caratteri di stabilità e continuità idonei a legittimare una revoca dell’assegno divorzile

Ma il Giudice di secondo grado, che pur affermava l’esistenza di quei parametri, non era d’accordo. Questo l’inciso della sentenza: “la relazione non può dirsi per ciò solo connotata da quei caratteri di continuità e stabilità che probabilmente rappresenterebbero il primo stadio necessario, ma nemmeno sufficiente, per ipotizzare la creazione tra gli stessi di quella nuova famiglia di fatto secondo il valore ed il significato attribuiti al concetto dalla migliore giurisprudenza”. In altre parole: nonostante il rapporto sia consolidato, ufficiale e pluriennale, non si può parlare di “famiglia di fatto” e la revoca dell’assegno divorzile non può essere concessa.  

Ecco, secondo la Cassazione, tale inciso non consente di individuare in che modo e su quali basi si sia formato il convincimento della Corte d’Appello, in assenza di richiami a fatti  che giustifichino l’assenza di continuità e stabilità della relazione sentimentale. La motivazione è, dunque, carente.

Non solo. Nella parte in cui la Corte territoriale riduce l’assegno divorzile a 400 euro, afferma che la donna “ha pure dato vita ad una nuova stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo compagno”. Asserzione che si pone in evidente contrasto con quanto affermato dallo stesso Collegio in precedenza, quando ha escluso la stabilità e la continuità della relazione. 

Ricorre pertanto un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. 

La Cassazione accoglie dunque il ricorso principale, rinviando alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione per una nuova decisione.  

Immagine di repertorio