Riscossione imposte: sospese notifiche atti e pignoramenti fino al 30 giugno

Riscossione imposte: sospese notifiche atti e pignoramenti fino al 30 giugno

ITALIA – Arrivano importanti informazioni per i contribuenti e tutti cittadini italiani. Infatti, il decreto “Sostegni-bis” prevede lo stop alle notifiche degli atti e di pignoramenti e procedure di riscossione. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa prevede il decreto-legge.

Sospensione notifiche degli atti fino al 30 giugno

Il decreto “Sostegni-bis” proroga fino al 30 giugno 2021 (in precedenza era 30 aprile 2021) il periodo di sospensione anche per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia”, il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.

Stop pignoramenti e procedure di riscossione

Restano sospesi fino al 30 giugno 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (a esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

Rimarranno sospese fino al 30 giugno 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro. Le Amministrazioni pubbliche dunque possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario.