Bonus stagionali 2021, indennità di 2.400 euro per diverse categorie di lavoratori: requisiti e domanda

Bonus stagionali 2021, indennità di 2.400 euro per diverse categorie di lavoratori: requisiti e domanda

ITALIA – Con l’approvazione del decreto sostegni, il Governo Draghi ha previsto un insieme di sussidi economici volti a fronteggiare la crisi delle imprese duramente colpite dalla pandemia e che puntano a rilanciare il Paese con nuove risorse. Lo Stato interviene, dunque, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento. Tra le varie misure, spiccano quelle dedicate al lavoro e al contrasto alla povertà, in mezzo alle quali è inserita anche l’indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi. Ecco, nel dettaglio, i beneficiari dei Bonus stagionali 2021.

Bonus stagionali 2021: le categorie di beneficiari

Tale indennità verrà riconosciuta ai dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché agli impiegati dei vari stabilimenti termali e delle imprese operanti nel settore del Turismo. Tra i beneficiari del sussidio rientrano anche altre categorie, come quella dei lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali nonché di lavoratori dello spettacolo e dello sport.

Lavoratori già beneficiari: i requisiti

Per i lavoratori già beneficiari del sussidio del decreto Ristori, che hanno ricevuto già 1.000, euro scatterà in automatico il nuovo importo di 2.400 euro previsto dal nuovo decreto. Per usufruire della più ricca somma di denaro non servirà presentare una nuova domanda.

Bonus stagionali 2021: i requisiti per chi riceve il sussidio la prima volta

I requisiti per chi riceve il sussidio dei Bonus stagionali 2021 per la prima volta cambiano da categoria a categoria. Partendo dai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari, essi per usufruire dell’indennità devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Un ulteriore requisito per questa categoria riguarda il non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, essi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

I requisiti per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid sono:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  •  lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non titolari di contratto di lavoro subordinato (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità);
  • non titolari di pensione diretta.

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo vigono i seguenti requisiti:

  • che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75mila euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35mila euro.

Discorso leggermente diverso per quanto riguarda i lavoratori del mondo dello sport, la cui indennità verrà erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.. I beneficiari devono necessariamente essere lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso: il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.

L’ammontare del beneficio che gli spetta varia in base ai compensi percepiti relativamente all’attività sportiva nell’anno di imposta 2019 ed è pari a:

  • euro 3.600, per compensi in misura superiore ai 10.000 euro annui;
  • euro 2.400, per compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
  • euro 1.200 per compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

Bonus stagionali: come presentare la domanda

Da ricordare anche che il dl Sostegni abolisce i codici Ateco come criterio di erogazione dei bonus. Per presentare la domanda per la richiesta di sussidio (ovviamente per chi deve riceverlo per la prima volta) bisognerà mandarla all’Inps entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Arriverà probabilmente una circolare di chiarimento nei prossimi giorni.

Bonus lavoratori sportivi: ecco come fare domanda

I lavoratori sportivi dovranno seguire degli iter diversi per fare domanda del sussidio. A occuparsi della gestione delle domande e dell’erogazione del bonus è la società Sport e Salute Spa. Per presentare la domanda bonus collaboratori sportivi 2021 occorre seguire la procedura indicata sulla piattaforma Sport e Salute. I lavoratori facenti parte della categoria dovranno, per prima cosa, inviare un Sms indicando il proprio Codice Fiscale al numero 3399940875 per prendere un appuntamento per l’accesso alla piattaforma e poi seguire tutti gli altri passaggi indicati.

Immagine di repertorio