ITALIA – Novità per quanto riguarda la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19: prorogata fino al 30 novembre 2021.
Questo è quanto si apprende dal ministero della Salute: “Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-Dgpre e prot. n° 35444-05/08/2021-Dgpre, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021“.
Ancora: “Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)“.
Chi ne ha diritto
La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata “nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea“.
Le persone che la ottengono “devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione” quali l’uso delle mascherine e il distanziamento.
Chi la rilascia
I soggetti suddetti, per avere l’esenzione, dovranno rivolgersi ai medici dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali, ai medici di Medicina Generale o ai pediatri che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Covid.
La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità specifiche.
Cosa contiene il certificato
Il certificato di esenzione contiene:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n 105“;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al” (indicare la data);
- i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore Covid-19 (denominazione del Servizio-Regione);
- il timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
Foto di repertorio