Reddito d’emergenza, tre mensilità in più: come fare domanda, requisiti, importi e beneficiari

Reddito d’emergenza, tre mensilità in più: come fare domanda, requisiti, importi e beneficiari

ITALIA – Emergono novità in merito al Reddito d’emergenza, che con la proroga del Decreto Sostegni, riconosce ulteriori tre mensilità, marzo aprile e maggio, ai nuclei familiari con un Isee, cioè l’indicatore della situazione economica complessiva, inferiore a 15mila euro. Da ricordare che la misura di sostegno è destinata alle famiglie colpite economicamente dall’emergenza sanitaria. Inoltre sono stati inseriti nuovi beneficiari.

Reddito d’emergenza: modalità di presentazione delle domande

La domanda di Reddito d’emergenza può essere presentata all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare (come definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159). Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 2 (cioè percettori di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021), la domanda deve essere presentata da uno dei medesimi soggetti.

Reddito d’emergenza: i requisiti

In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

  • Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Si ricorda che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • I requisiti economici sono relativi all’intero nucleo familiare. Un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU, tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone stesso; per il mese di febbraio 2021, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza;
  • La scala di equivalenza (cfr. l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di: 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne;
  • Ai fini del riconoscimento del beneficio, occorre che, al momento della presentazione della domanda, sia presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro;
  • Un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro;
  • Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10mila euro. Tale soglia è elevata di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5mila euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.

Reddito d’emergenza: importi

L’importo mensile viene calcolato sulla base del numero dei componenti presenti nel nucleo familiare. Si va da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 800. In presenza di un disabile grave o non autosufficiente, oppure se si paga un affitto, l’assegno sarà maggiorato. Il Decreto Sostegni dispone dunque l’erogazione automatica di tre mensilità aggiuntive a chi già percepiva il Reddito di Emergenza lo scorso anno.

Reddito d’emergenza: ampliata la platea dei beneficiari

Ai beneficiari del Reddito d’emergenza si aggiunge anche chi ha terminato di percepire ammortizzatori sociali, come Naspi o indennità di disoccupazione, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, e ha un Isee che non supera i 30mila euro. È necessaria la dichiarazione sostitutiva unica con i dati reddituali e patrimoniali e la residenza in Italia.

Immagine di repertorio