EUROPA – Approvato dal Parlamento Europeo il regolamento che istituirà il Green Pass o certificato Covid Ue digitale, in vigore dal primo luglio. Si potrà viaggiare, così, senza divieti. Vediamo in che termini.
Si attesterà l’avvenuta vaccinazione completa (validità a partire da 14 giorni dopo l’ultima dose), oppure la guarigione dal Covid (si terrà conto del tampone positivo dopo l’11esimo giorno per 180 giorni) o l’esito negativo di un test (validità 72 ore se molecolare, 48 ore se rapido).
Con il Green Pass i viaggiatori, all’interno dell’Ue, potranno raggiungere le mete prescelte senza doversi sottoporre a test o quarantena. Il Gateway, la piattaforma informatica Ue che rende possibile il Pass, funzionerà a partire da oggi e gli Stati che intendono aderire – anticipando i tempi – possono già farne uso.
L’uso del Pass, però, varierà da Stato a Stato: il Consiglio avanza delle raccomandazioni non vincolanti, dato che l’ultima parola spetterà ai Paesi membri.
Le autorità nazionali sono responsabili del rilascio del certificato. Potrebbe, ad esempio, essere rilasciato da centri che effettuano i test, dalle autorità sanitarie o direttamente tramite un portale eHealth.
La versione digitale può essere salvata su un dispositivo mobile. I cittadini possono inoltre richiedere una versione cartacea. Entrambe le versioni disporranno di un codice QR contenente le informazioni essenziali e di una firma digitale per garantire l’autenticità del certificato.
Gli Stati membri hanno concordato un modello comune che può essere utilizzato per le versioni sia elettroniche che cartacee al fine di facilitarne il riconoscimento.
Il certificato Covid digitale dell’UE contiene un codice QR con una firma digitale per impedirne la falsificazione.
Al momento del controllo del certificato, si procede alla scansione del codice QR e alla verifica della firma.
Ogni organismo autorizzato a rilasciare i certificati (per esempio un ospedale, un centro di test o un’autorità sanitaria) ha la propria chiave di firma digitale. Tutte le chiavi di firma sono conservate in una banca dati protetta in ciascun paese.
La Commissione europea ha creato un gateway per garantire che tutte le firme dei certificati possano essere verificate in tutta l’UE. I dati personali del titolare del certificato non passeranno attraverso il gateway dato che ciò non è necessario per verificare la firma digitale.
La Commissione europea ha inoltre aiutato gli Stati membri a sviluppare software e app nazionali per il rilascio, l’archiviazione e la verifica dei certificati e li ha sostenuti nelle prove necessarie per aderire al gateway.
Sì. Il certificato Covid digitale dell’UE è inteso ad agevolare la libera circolazione all’interno dell’UE. Non costituirà un prerequisito per la libera circolazione, che costituisce un diritto fondamentale nell’UE.
Il certificato fornirà anche prova dei risultati dei test, che spesso sono richiesti nell’ambito delle restrizioni sanitarie vigenti. Offre agli Stati membri l’opportunità di adeguare le restrizioni in vigore per motivi di salute pubblica. Anche la raccomandazione attualmente in vigore sul coordinamento delle restrizioni alla libera circolazione nell’UE sarà modificata entro metà giugno in vista della stagione estiva.
No. I certificati di vaccinazione saranno rilasciati a una persona vaccinata con qualsiasi vaccino.
Per quanto riguarda la deroga alle restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri dovranno accettare i certificati di vaccinazione per i vaccini che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’UE. Gli Stati membri potranno decidere di estendere questa possibilità anche ai viaggiatori dell’UE che hanno ricevuto un altro vaccino.
Spetta inoltre agli Stati membri decidere se accettare un certificato di vaccinazione dopo una dose o dopo il completamento dell’intero ciclo di vaccinazione.
Il certificato contiene informazioni fondamentali quali nome, data di nascita, data di rilascio, informazioni pertinenti su vaccino/test/guarigione e identificativo unico. Questi dati rimangono sul certificato e non sono memorizzati o conservati quando un certificato viene verificato in un altro Stato membro.
I certificati comprenderanno solo una serie limitata di informazioni necessarie, che non potranno essere conservate dai paesi visitati. A fini della verifica, vengono controllate solo la validità e l’autenticità del certificato, accertando da chi è stato rilasciato e firmato. Tutti i dati sanitari sono conservati nello Stato membro che ha rilasciato il certificato.
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