Quando un genitore iperprotettivo può perdere un figlio, il caso di una madre di Catania e l’ordinanza della Corte di Cassazione civile

Quando un genitore iperprotettivo può perdere un figlio, il caso di una madre di Catania e l’ordinanza della Corte di Cassazione civile

Il troppo affetto, l’amore esagerato ed esasperato, strettamente collegati alla protezione eccessiva dei figli da parte di un genitore, sono contrari alla legge tanto da esser motivo determinante nella perdita del collocamento del minore. È quanto ha detto la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, il 7 febbraio u.s. con l’ordinanza numero 3465 che ha affermato che tali comportamenti del genitore impediscono al minore di crescere in maniera autonoma e costruttiva e al contrario ledono la sua capacità di autodeterminarsi.

Il caso da Catania

Il caso vicinissimo a noi perché il Tribunale da cui parte la vicenda è proprio quello di Catania, originava dal fatto che, nel 2019, il giudice di primo grado pronunciando con sentenza la separazione personale tra due coniugi, aveva disposto l’affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre.

La sentenza veniva impugnata e la Corte distrettuale di Catania, rigettava l’appello proposto dalla madre in quanto riteneva che le problematiche “socio-caratteriali” del minore fossero dovute alla relazione simbiotica con la signora che col suo comportamento iperprotettivo non aveva permesso al piccolo di crescere in maniera corretta ai fini del raggiungimento della sua personale autonomia.

Inoltre, nonostante le accuse del minore nei confronti del padre una simile situazione limite non si era presentata nei periodi di frequentazione padre-figlio, il che aveva condotto il Tribunale al convincimento che l’accanimento del bambino nei confronti dell’altro genitore fosse riconducibile alle modalità educative inadeguate e malsane poste alla base del loro legame simbiotico, con cui la madre lo aveva fatto crescere.

Contro la sentenza della Corte d’Appello, la madre proponeva il ricorso per Cassazione che ci occupa indicando, tra gli altri motivi, che non si fosse proceduto all’ascolto del minore, adempimento per legge necessario, in relazione al thema decidendum.

La Suprema Corte tuttavia ha rammentato che sebbene l’audizione del minore sia un adempimento previsto a pena di nullità, il giudice può ometterlo ove ritenga il minore (infradodicenne) incapace di discernimento; l’esame sia manifestamente superfluo o infine l’esame sia in contrasto con l’interesse del minore, come di fatto era avvenuto. Ulteriore motivo di ricorso era la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c..

Tuttavia ai sensi della norma il giudice, nell’adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve guardare esclusivamente agli interessi di questi ultimi trovando la soluzione più idonea ai loro interessi.

Ed è così che aveva fatto la Corte d’Appello di Catania che nell’individuare il miglior interesse del minore aveva attenzionato il rapporto di quest’ultimo con la madre e le criticità ad esso relative, e pur garantendo il rapporto madre-figlio, non aveva potuto non attenzionare la situazione in maniera complessiva: il collocamento presso il padre seppur cambiamento decisivo nella vita del bambino era necessario a sua tutela e per il perseguimento del suo miglior interesse.

Quando un genitore iperprotettivo può perdere un figlio

La Corte di Cassazione con questa ordinanza ha stabilito un principio fondamentale secondo il quale se il genitore è iperprotettivo (ai limiti del patologico) può davvero perdere il figlio. La madre mostrandosi particolarmente presente apprensiva ed iperprotettiva, aveva creato un legame e delle modalità educative insalubri con il figlio tanto ledere la sua autonomia e la sua autodeterminazione.

Infatti secondo i Supremi Giudici il punto sarebbe proprio questo, il vivere il rapporto genitore figlio in maniera assolutamente dipendente, senza possibilità per il minore di svilupparsi in maniera libera non permette né una crescita sana né di certo garantisce l’equilibrio psicologico del minore.

AVV. ELENA CASSELLA