CATANIA – Moltissimi voucher emessi al posto del rimborso per i titoli di viaggio annullati causa Covid stanno per scadere e i consumatori finalmente possono sperare di tornare in possesso delle somme pagate. Infatti, in virtù delle disposizioni legislative adottate dal parlamento italiano nel 2020 i voucher per i titoli di viaggi hanno una validità di 12 mesi, trascorsi i quali, in caso di mancato utilizzo, il passeggero può chiedere il rimborso in denaro. Confconsumatori consiglia ai passeggeri di formulare una richiesta scritta, mentre per i pacchetti turistici occorrerà attendere ancora.
I VOUCHER IN SCADENZA
Si tratta dei viaggi in aereo, treno, nave, e pullman per i quali, come si ricorderà, in virtù della normativa, che Confconsumatori non ha mai condiviso, le aziende avevano la facoltà di effettuare il rimborso del servizio cancellato a causa dell’emergenza Covid-19 emettendo un voucher senza che fosse necessaria l’accettazione da parte del destinatario. Le disposizioni si applicano ai soli viaggi che dovevano effettuarsi dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, e per i quali é intervenuto il recesso e/o la cancellazione entro il 31 luglio 2020. Questione diversa per i pacchetti turistici, per i quali bisognerà ancora, fino alla scadenza dei 18 mesi.
VOUCHER POCO SPENDIBILI
Nell’anno trascorso molte sono le illegittimità a cui i passeggeri sono andati incontro quando hanno cercato di utilizzare i voucher. Ad esempio: rifiuti ad utilizzarli per altre tratte; richieste di integrazioni in denaro per la stessa tratta o impossibilità di acquistare on-line e obbligo di utilizzo del call center. Ci auguriamo che le aziende nei prossimi mesi abbiano la stessa solerzia nell’invocare ed applicare la normativa che hanno dimostrato in passato, quando invece di rimborsare in denaro hanno emesso i voucher.
CONSIGLI PER I PASSEGGERI
Consigliamo ai passeggeri interessati, una volta trascorsi i 12 mesi dall’emissione del voucher, di formulare richiesta scritta di rimborso e contestare eventuali dinieghi o intralci nella gestione delle pratiche. Potrebbero insorgere, poi, casi di mancata emissione dei voucher o di ritardata emissione e a tal riguardo ricordiamo che tali buoni dovevano essere emessi secondo questa tempistica:
- se a recedere era stato il vettore questi doveva dare tempestiva comunicazione al passeggero ed emettere il voucher entro i successivi 30 giorni;
- se a recedere era stato il passeggero il vettore doveva emettere il voucher entro 30 giorni dalla comunicazione.
Quindi ogni ulteriore ritardo nell’emissione del voucher non é da considerarsi accettabile ed é ingiustificato.
“Non abbiamo mai ritenuto la questione chiusa – ha dichiarato l’avvocato Carmelo Calì, Presidente Confconsumatori Sicilia – e continuiamo in questa nuova fase la nostra battaglia a tutela dei consumatori, purtroppo frettolosamente dimenticati dai provvedimenti legislativi dello scorso anno“.