Diffamazione via WhatsApp in Sicilia, un caso singolare. Tra dubbi e incertezze, parola agli avvocati: “Nessuna discriminazione sessista”

Diffamazione via WhatsApp in Sicilia, un caso singolare. Tra dubbi e incertezze, parola agli avvocati: “Nessuna discriminazione sessista”

CALTANISSETTA – Un caso curioso, singolare e soprattutto da attenzionare. Una condanna definitiva per diffamazione “via WhatsApp con epicentro a Caltanissetta che potrebbe diventare un importantissimo precedente per limitare l’uso sconsiderato che alcuni utenti fanno (per cattiveria o ignoranza) dei social. Un caso da approfondire non solo per dovere d’informazione, ma anche perché coinvolge in prima persona una donna in un periodo delicatissimo per il sesso femminile.

Un periodo in cui è chiaro che per passare dalle “semplici parole” ai fatti ci vuole un attimo, quell’attimo di follia che se non represso per tempo porta a tragedie delle quali nessuno mai vorrebbe scrivere, parlare o solamente pensare. Il caso di Caltanissetta diventa emblematico per capire che anche una sola parola, seppure scritta in uno status WhatsApp (anzi questa è un’aggravante), può fare male più di uno schiaffo o tanto quanto. Esemplare anche per quanto riguarda l’educazione social che bisogna essere impartita a molti utenti.

Un approfondimento necessario anche per fugare ogni dubbio e dietrologia emersa sul fatto riportato da diversi quotidiani. Domande che si sono poste i lettori siciliani e non solo, legittime, e alle quali gli stessi organi d’informazione che hanno riportato quanto accaduto hanno il dovere di rispondere per completezza e dovere di cronaca.

Risposte che possono arrivare solo da esperti del mestiere, persone che ne sanno più di chi commenta e che possono fornire una vera guida su quei contorni e dettagli che dietro un freddo e rapido articolo possono rimanere nascosti. Abbiamo contattato, in tal senso, l’avvocato Erio Buceti che, in un commento congiunto con l’avvocato Lisa Gallo, ci ha aiutato ad approfondire e chiarire il caso di Caltanissetta.

Una sentenza da capire partendo intanto dalla difficoltà nello stabilire per un giudice quando si incorre in un reato di diffamazione o meno. Si tratta di una situazione dai confini molto sottili, parecchio comune, ma che può portare a equivoci e che con l’avvento dei social è arrivata, per così dire, a un nuovo livello. “Si tratta di un reato che incide oggi sempre più anche sulla sfera quotidiana. Prima era più comune trattare di cause per diffamazione principalmente collegate ad articoli giornalistici, ma con l’avvento dei social network è emerso che tanta gente non ha un’adeguata percezione di come esprimersi senza incorrere in questo tipo di inconvenienti“, le parole dell’avvocato Lisa Gallo, che si è occupata del caso in questione.

Insomma le gente si lascia andare, magari anche innocentemente, ma può incorrere in problemi “penali, ma dai riflessi civilistici. La diffamazione può essere perseguita in sede civile e portare a un risarcimento dei danni ed è reato quando si analizza una condotta lesiva della reputazione altrui“. Dei casi che oggi capitano sempre più spesso, dato che non è raro – parola di avvocato – che molte persone si trovano a discutere davanti a un giudice di ciò che scrivono su Facebook o altre piattaforme social.

Difficile definire i confini tra un insulto e un caso di diffamazione, “dipende da giudice a giudice. La giurisprudenza valuta caso per caso e un Tribunale potrebbe esprimersi diversamente rispetto a un altro su un’eguale situazione. Stabilire a priori cosa è diffamazione e cosa no è complicato, nonostante ci siano delle linee guida, dettate dalla Cassazione, per stabilire i confini del reato“, prosegue.

I dubbi: come può un giudice stabilire da un semplice stato, senza alcun riferimento alla persona offesa, che ho diffamato quella vittima?

È una delle contestazioni presentate dalla difesa e confutate dal giudice in questione. La domanda da osservatore esterno, però, è legittima visto e considerato che via WhatsApp (piattaforma in cui è stato pubblicato l’insulto diffamatorio) non si può citare con collegamento diretto al contatto (in termine tecnico, taggare) la persona offesa.

Un dettaglio, quello di taggare e nominare, di poco conto alla fine dei giochi perché – commentano congiuntamente gli avvocati Buceti e Gallo, che già in passato si sono occupati di simili casistiche – “la rilevanza viene data al fatto che il soggetto a cui la diffamazione si riferisce possa essere comunque individuato, come nel caso di cui stiamo discutendo. Chi ha letto lo stato era compreso nella rubrica di questo signore ed evidentemente la frase incriminata era tale da fare comunque capire a chi si rivolgeva. La persona in questione non era individuata, ma era individuabile“.

D’altronde come espresso dal giudice in Cassazione, se l’uomo non avesse voluto diffondere l’insulto diffamatorio avrebbe potuto semplicemente inviare un messaggio privato alla donna. L’avvocatessa Gallo ha appunto spiegato che “se l’offesa viene divulgata al massimo a un gruppo ristretto di utenti o non c’è diffamazione o la portata della stessa è più contenuta. Nel caso in questione, considerato che in rubrica si possono avere centinaia di persone, il reato sussiste perché c’è una possibilità di diffusione maggiore del messaggio lesivo. Una divulgazione che potrebbe andare anche fuori controllo, dato che c’è chi potrebbe screenshottare l’offesa e divulgarla ulteriormente. È proprio questa la portata innovativa di questa sentenza“.

Insomma, se il soggetto non avesse voluto diffamare non avrebbe pubblicato l’offesa. Il solo fatto di avere inserito l’insulto in uno stato WhatsApp con un grande potenziale di diffusione fuori controllo, con possibilità di risalire alla persona offesa, costituisce un’aggravante e prova la volontà dell’uomo di volere appunto diffamare.

“È reato offendere una donna via WhatsApp”, la sentenza e lo scandalo. Discriminazione di genere o no?

È certamente il lato più controverso della vicenda, che ha indignato parte dell’opinione pubblica. Perché specificare che è reato offendere una donna? E se fosse successo a un uomo, sarebbe stata diversa la sentenza? Domande forse frutto della fretta, scritte di petto, ma alle quali si può rispondere facilmente. Nessun complotto, anzi, un ottimo sintomo di parità.

Ovviamente vale per tutti – conclude Lisa Gallo -. Il caso specifico è stato calibrato su una donna, in quanto di sesso femminile la persona offesa. In questo periodo c’è particolare sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla violenza di genere, dunque si concentrano molte delle attenzioni sulla sfera femminile. Ma garantisco che tante sentenze in cui viene riconosciuta la diffamazione riguardano uomini, non esiste alcuna valutazione sessista da parte dei tribunali“.

Inoltre, possibilmente la frase incriminata era proprio offensiva con riferimento alla sua condizione femminile, al suo essere donna. Certamente la diffamazione non distingue fra uomini e donne“, il chiarimento, si spera, definitivo. Nessuna dietrologia sessista o di disparità di trattamento in base al sesso, bensì solo una casistica in cui, in un periodo particolarmente delicato sul tema della violenza di genere, una donna è stata offesa per il suo essere appunto donna.

Un monito, questo, per educare ancor di più all’utilizzo dei social, a pesare le parole soprattutto sul web dove queste possono diventare affilate come coltelli e letali come un’arma da fuoco. Non si tratta di educare al rispetto delle sole donne, ma delle persone, a usare le potenzialità di internet e delle piattaforme in un altro modo e non come isola di sfogo personale. Il privato rimanga privato, perché il “tribunale del webnon giudica secondo legge, ma danneggia, punto.

Immagine di repertorio