Assegno unico per i figli: chi può beneficiarne? 

Assegno unico per i figli: chi può beneficiarne? 

Dallo scorso 1° marzo è entrato definitivamente in vigore l’Assegno unico e universale per i figli, un contributo mensile introdotto dal d.lgs. 230/2021 che sostituisce tutti i bonus familiari previsti fino alla fine del 2021. Compresi gli Assegni per il nucleo familiare e gli Assegni familiari.

Si tratta di un’integrazione pari a 175 euro per figlio, dalla nascita fino ai 21 anni. Alla stessa si ha diritto se si possiede un reddito basso, che l’Inps verificherà in base all’Isee. A chi ha redditi alti sarà riconosciuto un contributo mensile di diversa entità.  

Fino al 28 febbraio sono arrivate circa 800mila domande, trasmesse da 2,7 milioni di famiglie italiane. Per queste l’Assegno unico e universale sarà erogato il prossimo 15 marzo.

Per chi, invece, ha fatto domanda dal 1° marzo, l’assegno sarà erogato a partire da qualche giorno dopo. Inoltre, chi fruisce del Reddito di cittadinanza non deve inoltrare alcuna domanda poiché l’Inps verserà automaticamente l’assegno insieme al sussidio mensile. Ovviamente in presenza di tutti i requisiti stabiliti dalla legge.

Ma chi può ottenerlo?

Secondo la circolare Inps n. 34/2022, possono fruire dell’Assegno unico e universale i nuclei familiari con figli e orfanili.

Che vuol dire nuclei familiari con figli? Vuol dire che in famiglia deve essere presente almeno un figlio minorenne o un maggiorenne a carico. In quest’ultimo caso l’assegno sarà dovuto fino al compimento dei 21 anni di età se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il figlio deve frequentare un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolgere un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  • essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgere il servizio civile universale.

Ciò in base all’art. 2, comma 1, lettera b, del d. lgs. 230/2021.

Se si hanno figli con disabilità a carico, non sono previsti limiti di età per l’ottenimento del beneficio.

Che si intende, invece, per nuclei orfanili? Si tratta di quelle famiglie composte solo da orfani di entrambi i genitori che non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Questi due nuclei familiari percepiranno, dunque, l’Assegno unico e universale al posto dell’Assegno per il nucleo familiare (Anf) e degli Assegni familiari (Af). Se queste famiglie hanno già chiesto l’Anf, le relative prestazioni sono bloccate d’ufficio.

Ma c’è un’eccezione: questi nuclei possono, infatti, chiedere l’Anf in via residuale per gli altri componenti familiari (coniugi, fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti).

È possibile chiedere Anf arretrati?

La risposta è . Se il figlio non disabile compie i 21 anni di età e, quindi, esce dal campo di applicazione dell’Assegno unico e universale, la famiglia può chiedere i vecchi Anf, ma limitatamente ai componenti familiari diversi dai figli e purché presentino i requisiti previsti dalla normativa.

Chi può fruire ancora dell’Anf?

I nuclei familiari in cui sono presenti figli di età pari o superiore a 21 anni se non disabili o senza i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera b, del d. lgs. 230/2021 possono chiedere e ottenere l’Assegno per il nucleo familiare. Questi non hanno infatti diritto all’Assegno unico e universale. 

Inoltre possono fruire dell’Anf e dell’Af i nuclei familiari composti unicamente da coniugi, con esclusione di quelli legalmente ed effettivamente separati, da fratelli, da sorelle e da nipoti di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, o nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Come fare domanda 

Può fare domanda uno dei due genitori, andando direttamente sul sito dell’Inps. Sono necessari soltanto lo Spid e la Carta d’identità elettronica (o la Carta dei servizi).

Si può presentare anche tramite il patronato o il Contact Center dell’Inps, chiamando il numero 803164 da fisso o 06164164 da cellulare. 

L’assegno viene accreditato sull’Iban indicato dal richiedente.