Assegno temporaneo per famiglie con figli minori, via da domani alle domande: tutti i dettagli

Assegno temporaneo per famiglie con figli minori, via da domani alle domande: tutti i dettagli

ITALIA – Da domani, 1 luglio 2021, sarà possibile presentare la domanda per ricevere l’assegno temporaneo per i figli minori.

Come previsto dalle misure a sostegno dei figli previste nel Decreto-Legge 8 giugno 2021 numero 79, la misura sarà introdotta per il periodo 1 luglio 2021-31 dicembre 2021. L’obiettivo, come spiegato da un recente messaggio dell’Inps (disponibile qui), sarà “sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza”.

L’Assegno temporaneo verrà erogato dall’Istituto per le famiglie con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Requisiti

Ecco i requisiti per usufruire dell’assegno temporaneo:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • possedere un ISEE in corso di validità.

Assegno unico: le cifre previste

È prevista:

  • Per ISEE fino a 7mila euro gli importi spetteranno in misura piena e saranno di 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli e di 217,8 per figlio in caso di nuclei più numerosi.
  • Per ISEE fino a 50.000 euro (soglia massima), saranno previsti importi maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile all’interno del nucleo.

Come presentare domanda per l’assegno

La domanda di Assegno temporaneo dovrà essere presentata da un genitore entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Si prevede una sola domanda per ciascun figlio.

Si può effettuare domanda:

  • sul portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato entro il 1° ottobre 2020, di SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di patronato.

Da domani, infine, sarà disponibile online la procedura telematica dedicata. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Dopo, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, oltre che con le seguenti misure:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegno di natalità;
  • premio alla nascita;
  • fondo di sostegno alla natalità;
  • detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del Decreto-Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Immagine di repertorio