Social network: il minore può acconsentire al trattamento dei dati o stipulare un contratto?

Social network: il minore può acconsentire al trattamento dei dati o stipulare un contratto?

La tragica morte di una bambina di 10 anni per aver partecipato ad una sfida su Tik Tok ed essersi stretta intorno al collo una cintura che l’ha portata a soffocare, ha riaperto il dibattito sul rapporto tra i minori ed i social. Che tutele hanno i bambini? Possono accedere liberamente ai social o sono stabiliti dei limiti?

Cosa prevede il GDPR

Il Regolamento UE n. 2016/679 (Gdpr) in materia di privacy, all’art. 8 prevede che “per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni. Sono fatte salve le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore“.

I risvolti di tale norma in Italia

Relativamente al penultimo comma, l’Italia è tra gli Stati membri che hanno stabilito un’età inferiore in cui sussiste la capacità del minore di acconsentire al trattamento dei dati nei confronti dei soggetti che forniscono servizi della società dell’informazione: i 14 anni d’età.

L’ultimo comma, però, fa salve le norme sui contratti di ogni Paese e in Italia, perché si possa validamente stipulare un contratto, bisogna aver compiuto la maggiore età.

Che vuol dire? Che il minore italiano di almeno 14 anni può prestare il consenso al trattamento dei propri dati se vuole utilizzare un’app. Se, però, l’adesione all’app sia da considerarsi come un contratto, il ragazzo deve aver compiuto i 18 anni.

In altre parole, un bambino di 13 anni non potrà da solo fruire di un’app on line.

Le parole del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

L’impostazione di cui sopra è stata confermata dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, secondo cui il minorenne di 13 anni potrà aderire ad un servizio on line soltanto se vi è la firma dei genitori, ma un contratto, anche se sul web, potrà essere stipulato solo se il ragazzo è maggiorenne.

Il consenso al trattamento dei dati personali può essere dato autonomamente solo da chi ha compiuto 14 anni. Prima serve l’assenso dei genitori. Altra cosa è stipulare un contratto con un fornitore di servizi digitali: in questo caso è necessaria la capacità di agire che si acquista con i 18 anni. Ciò poiché l’art. 8, comma 3, del Gdpr “fa salve le disposizioni generali del diritto dei contratti vigenti in ciascuno stato, quali validità, formazione ed efficacia. Pertanto i contratti conclusi da un minorenne possono essere annullati. Pur se è vero che spesso si tratta di servizi gratuiti, essi comportano la cessione di un valore: i dati personali”.

E’ fondamentale – prosegue la Garante – che chi ha più di 14 anni sia reso pienamente consapevole di quale utilizzo verrà fatto dei suoi dati, inclusi quelli relativi al proprio comportamento in rete. A tal proposito è necessario che sia data al minorenne un’informativa adeguata all’età e al grado di consapevolezza e che i dati siano trattati nel rispetto dei diritti riconosciuti ai minorenni dalle Convenzioni internazionali”.

Infine “è auspicabile che l’utilizzo dei dati per finalità di marketing non sia, di norma, consentito e, qualora lo fosse, sia rispettoso della condizione di minore età e del grado di maturità. Allo stesso modo è necessario che sia evitata la profilazione del minorenne se non per finalità di tutela e sicurezza”.