Recuperare TFR e le ultime tre mensilità dal fondo garanzia INPS

Recuperare TFR e le ultime tre mensilità dal fondo garanzia INPS

Il fallimento della ditta dove si lavora rappresenta spesso un dramma per il lavoratore, che soprattutto in questo periodo storico, perde quella sicurezza retributiva che aveva maturato nel corso degli anni, consapevole delle difficoltà che riguardano il reinserimento nel mondo del lavoro. Il lavoratore, probabilmente non pagato nelle ultime mensilità dal datore di lavoro in crisi, in caso di fallimento ha diritto ad accedere a uno specifico fondo di garanzia INPS per ottenere il versamento delle ultime 3 mensilità retributive e del TFR.

Che cosa è il Fondo di garanzia dell’I.N.P.S.

Il Fondo di garanzia dell’I.N.P.S. è uno strumento di tutela che ha lo scopo di assicurare ai lavoratori una garanzia minima in caso di mancata liquidazione del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro da parte dell’impresa che si trovi in stato di insolvenza, perché non più in grado di pagare i propri lavoratori.

Se un’impresa è soggetta a una procedura concorsuale, vale a dire a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, il Fondo di garanzia dell’I.N.P.S. si può sostituire al datore di lavoro che non ha adempiuto a propri doveri nei confronti del lavoratore per il pagamento:

  • del trattamento di fine rapporto o T.F.R., cioè quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro;

 

  • dei crediti di lavoro diversi dal T.F.R., cioè le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

Ovviamente il rapporto di lavoro tra la ditta e il lavoratore deve essere cessato e il credito deve essere accertato: il lavoratore, tramite il proprio legale di fiducia, deve presentare tempestivamente domanda di ammissione allo stato passivo presso il Tribunale ove è stato aperto il fallimento. In assenza di tali condizioni, nulla potrà essere richiesto al Fondo.

Prescrizione

La richiesta di intervento del Fondo di garanzia per il recupero del T.F.R. deve essere presentata dal lavoratore entro cinque anni dal provvedimento che chiude la procedura concorsuale a cui è stato sottoposto il datore di lavoro.

Per quanto riguarda il recupero delle ultime tre mensilità della retribuzione, il termine di prescrizione è invece di un anno.

È pertanto in questi casi sempre opportuno rivolgersi a un legale di fiducia, affinché possano essere correttamente eseguiti tutti gli adempimenti ed evitare di incorrere in errori o scadenze che possano pregiudicare l’intera richiesta.