Scudo penale per i presidi: nessuna responsabilità se osservano tutte le norme per le scuole

Scudo penale per i presidi: nessuna responsabilità se osservano tutte le norme per le scuole

ITALIA – I dirigenti scolastici non saranno penalmente responsabili degli eventi che si verificheranno nelle scuole durante l’emergenza Covid 19, se avranno osservato il Piano Scuola 2020/21 e le prescrizioni dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione. A stabilirlo un emendamento alla Legge di Bilancio presentato presso la Commissione Bilancio della Camera in sede di presentazione degli emendamenti alla Finanziaria 2021.

La modifica è intitolata “responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l’anno scolastico 2020-21“.

Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche in ogni ordine e grado durante l’emergenza Covid-19, i Dirigenti scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida “Piano Scuola 2020/21″ e a tutti i protocolli previsti dal Ministero della Salute e da quello dell’Istruzione, non sono punibili penalmente ai sensi dell’articolo 51 del codice penale in quanto l’operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore”.

La norma non lascia spazio a dubbi e prevede un vero e proprio scudo penale per i presidi delle scuole. La giustificazione di tale “immunità” è da individuarsi nell’art. 51 Codice Penale, che sancisce una delle cause di esclusione della colpevolezza (cd. scusanti) previste dal nostro ordinamento.

Questo il primo comma dell’articolo in questione: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”.

E’, cioè, sufficiente che il dirigente scolastico osservi gli obblighi impostigli per l’emergenza Covid 19 perché non sia ritenuto colpevole di qualsiasi evento verificatosi a scuola.

Resta da capire cosa si intenda per “tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche”. Bisogna intendere anche circostanze estranee al contagio? Sarà il legislatore a chiarire meglio questo aspetto, laddove l’emendamento dovesse passare. 

Un’esclusione di responsabilità (in questo caso civile) era già stata proposta al momento di varare il decreto Semplificazioni, ma questa era stata respinta. La norma, che riguardava presidi, docenti e personale Ata, recitava:

“Fino al 31 agosto 2021, ove l’organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, nell’osservanza delle prescrizioni del Cts implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo o colpa grave”.

In quel caso l’emendamento non è stato accolto. Vedremo cosa accadrà questa volta: la parola spetta alla Commissione Bilancio.