Pensione di reversibilità? Tra l’ex moglie e la nuova compagna vince quella che ha avuto la convivenza più lunga

Pensione di reversibilità? Tra l’ex moglie e la nuova compagna vince quella che ha avuto la convivenza più lunga

La pensione di reversibilità del defunto va suddivisa tra l’ex moglie divorziata e la nuova partner in proporzione alla durata delle rispettive convivenze e in base ad altri criteri correttivi di natura equitativa. Lo ha stabilito la Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza n. 11520/2020, con la quale ha respinto il ricorso della seconda compagna a cui era stato assegnato il 20% della pensione erogata dall’Inps rispetto all’80% riconosciuto all’ex coniuge dell’uomo.

Prima di conoscere i fatti di causa, occorre riportare il testo dell’art. 9 della legge 898/1970 (legge sul divorzio), che riconosce all’ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità se non esiste un nuovo coniuge superstite. Inoltre, al terzo comma, la norma stabilisce che “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettante è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni”.

Si badi bene, la norma parla solo di coniugi, non di conviventi di fatto. Profilo da tenere bene a mente alla luce di ciò che sarà descritto nel prosieguo. 

I fatti di causa – Dinanzi ai Giudici di merito, la nuova compagna del defunto eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 anzidetto per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che prevede il principio di uguaglianza. Secondo la donna matrimonio e convivenza more uxorio andavano infatti equiparati.

La Corte d’appello, confermando parzialmente la decisione di primo grado, riteneva tuttavia inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, motivando che la stessa non aveva indicato quali fossero i tratti di uguaglianza tra la convivenza matrimoniale e la convivenza more uxorio che avrebbero reso illegittima una disciplina differenziata tra le due ipotesi.

Non solo, il Collegio basava la ripartizione del trattamento pensionistico sul criterio della durata delle rispettive convivenze: 36 anni con la moglie, durante i quali erano nati quattro figli, e 16 anni con la nuova partner, dalla quale l’uomo non aveva avuto prole. Ciò manifestava una netta prevalenza della moglie rispetto alla nuova convivente.

Ricorso in Cassazione – La donna ricorre dunque in Cassazione, lamentando tra le altre cose l’applicazione del criterio della durata delle convivenze e denunciando nuovamente l’illegittimità costituzionale dell’art 9 suddetto.

La decisione – La Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo infondati i motivi. Secondo gli Ermellini la ripartizione della pensione va effettuata, come correttamente fatto dalla Corte d’appello, sulla base della durata delle rispettive convivenze. Oltre a tale criterio, però, bisogna valutarne altri: l’entità dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex moglie, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Motivo? Il meccanismo divisorio non ha una funzione di perequazione economica (cioè di pareggiamento) tra le posizioni degli aventi diritto (ex coniuge e convivente) ma una funzione di sostegno economico, che il defunto aveva assolto in vita con l’assegno di divorzio in favore dell’ex moglie e con la condivisione dei beni economici in favore della nuova compagna. 

La ripartizione della pensione di reversibilità, cioè, va effettuata dal giudice in base a tutti questi criteri.

La Cassazione rammenta inoltre la sentenza n. 491/2000 della Corte Costituzionale secondo cui “la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio rappresenta un punto fermo di tutta la giurisprudenza costituzionale in materia ed è basata sull’ovvia constatazione che la prima è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della seconda”.

Tale ricostruzione, secondo gli Ermellini, va ripresa per risolvere il caso di specie. E tra l’altro è confermata anche alla luce della legge Cirinnà (L. n. 76/2016). Questa ha infatti previsto l’applicabilità, nei limiti della compatibilità, di tutta una serie di norme della legge sul divorzio (compreso l’art. 9) alle unioni civili, ma non ha previsto altrettanto per le convivenze di fatto. A queste, se ricorre lo stato di bisogno, si applica soltanto la disciplina in tema di alimenti.

Alla luce di tutti questi elementi, secondo la Cassazione matrimonio e convivenza more uxorio vanno distinti dal punto di vista patrimoniale, dunque anche con riferimento ai trattamenti pensionistici.

Pertanto, sia in considerazione della durata delle rispettive convivenze (36 anni e 16 anni) che sulla base degli altri criteri di natura equitativa, la Suprema Corte ha confermato l’80% della pensione di reversibilità in favore dell’ex moglie del defunto ed il 20% alla nuova compagna.