Assegno di mantenimento: sì alla restituzione delle somme se i figli hanno raggiunto l’indipendenza economica

Assegno di mantenimento: sì alla restituzione delle somme se i figli hanno raggiunto l’indipendenza economica

Chi ha versato all’ex coniuge l’assegno di mantenimento per i figli può ottenere la restituzione delle somme se, nel frattempo, la prole è divenuta economicamente indipendente ed autosufficiente. Ovviamente vanno ripetuti soltanto gli importi corrisposti indebitamente, ossia dal momento in cui è venuto meno il dovere di mantenimento stesso. Lo ha stabilito la Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 3659/2020.

Il caso

Davanti al Tribunale di Taranto un uomo chiedeva la condanna dell’ex moglie alla restituzione di quanto versato alla stessa per il mantenimento delle due figlie, divenute nel frattempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti. In subordine chiedeva che venisse condannata al risarcimento del danno per appropriazione indebita delle somme. Così argomentava:

  • nel 1987 il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due, obbligando lui a versare alla moglie un contributo di mantenimento di Lire 600.000 per le due figlie, nate nel 1968 e nel 1970, successivamente aumentato a Lire 800.000;
  • le figlie avevano conseguito la laurea e avevano contratto matrimonio rispettivamente nel 1994 e 1998;
  • ciò aveva fatto venir meno il suo obbligo di corrispondere all’ex moglie l’assegno per le figlie;
  • nel 2006 l’ex moglie gli aveva notificato un atto di precetto per il pagamento del contributo relativo agli ultimi cinque anni, pari a 36.910,10 Euro, che lo stesso aveva pagato nonostante non vi fosse più tenuto dal 1994 e dal 1998.

Il Tribunale rigettava la domanda di restituzione delle somme, condannando però la donna al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti dell’ex marito.

Anche la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, dinanzi alla quale l’uomo aveva impugnato la sentenza del tribunale, rigettava la domanda restitutoria. Eliminava, inoltre, la condanna dell’ex moglie al risarcimento dei danni.

Secondo il Collegio l’assegno era stato versato sulla base di un valido titolo giudiziale, che imponeva l’obbligo di mantenimento a carico del padre. Obbligo venuto meno solo nel 2007, quando il tribunale aveva confermato un mutamento nelle condizioni economiche delle figlie al termine di un processo attivato proprio dal padre.

Il ricorso

Nel ricorso alla Corte Suprema, l’uomo lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. per avere la Corte d’appello escluso il carattere indebito del pagamento del contributo di mantenimento delle figlie. Decisione errata in quanto l’obbligo era cessato dal 1994 e dal 1998, anni in cui le figlie avevano contratto matrimonio.

La parola alla Cassazione

Gli Ermellini accolgono il motivo di ricorso. La Corte afferma anzitutto che a seguito del matrimonio le figlie hanno raggiunto l’indipendenza economica, che ciò fa venir meno l’obbligo del padre di versare l’assegno di mantenimento e che il giudizio di revisione delle condizioni economiche, anche se attivato dal padre successivamente al matrimonio delle figlie, non impedisce l’azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente ex art. 2033 c.c..

Ma soprattutto: “L’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai economicamente indipendenti, in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”.

In breve: il principio di irripetibilità delle somme versate, anche in caso di revoca giudiziale dell’assegno di mantenimento, non trova applicazione se viene meno il dovere di mantenimento stesso.