Come recuperare le spese straordinarie dall’ex coniuge durante una separazione o divorzio

Come recuperare le spese straordinarie dall’ex coniuge durante una separazione o divorzio

Nelle sentenze di separazione o divorzio, quando il Giudice dispone in merito all’assegno di mantenimento per i figli minori, obbliga altresì i coniugi a versare mensilmente, una quota pari al 50% delle cosiddette spese straordinarie.

Quali sono le spese straordinarie?

Si tratta di spese, necessarie per figlio, che implicano una particolare esigenza dello stesso. Dobbiamo però distinguere le spese urgenti, come possono ad esempio essere le spese mediche, i farmaci o libri di scuola, che non richiedono un previo accordo con l’altro coniuge in quanto caratterizzate da particolare necessità e urgenza o perché scaturenti da accordi già in precedenza raggiunti con l’ex coniuge (es. la scuola dove è stato iscritto il figlio), dalle spese straordinarie che invece necessitano di un previo accordo con l’altro coniuge, in quanto non assolutamente necessarie o urgenti. Esempio di spesa straordinaria di questo tipo può essere l’acquisto di un computer, certamente necessario per la crescita e lo sviluppo del figlio ma non da considerarsi di estrema urgenza.

Come comportarsi in questi casi?

La giurisprudenza, anche con recentissime sentenze di merito, ha individuato due procedure diverse nel caso in cui si tratti di spese medico/scolastiche, oppure nel caso si tratti di spese straordinarie non urgenti.

In entrambi i casi, il primo passo da eseguire con puntualità da parte del genitore collocatario è quello di conservare mensilmente tutti gli scontrini, le fatture e quant’altro di necessario per dimostrare le spese che sono state individualmente sostenute per il figlio. Quando infatti si tratta di spese sanitarie, libri scolastici, analisi, occhiali da vista e quant’altro, basterà semplicemente presentare a fine mese copia delle ricevute all’ex coniuge per richiedergli il pagamento del 50% delle spese sostenute.

In questo primo caso, qualora il coniuge non paghi spontaneamente entro breve termine, si ha diritto ad ottenere una esecuzione forzata diretta nei confronti dello stesso, sotto forma di pignoramento, con il quale sarà possibile, anche forzatamente, ottenere le somme richieste in breve tempo.

Viceversa, qualora si tratti dell’esempio di cui sopra, ossia presentare lo scontrino relativo all’acquisto di un computer per il figlio, la procedura non sarà cosi immediata anche se non meno efficace. Non essendo infatti un acquisto caratterizzato da urgenza e immediatezza, la giurisprudenza stabilisce che, qualora l’ex coniuge non adempia spontaneamente alla presentazione dello scontrino o fattura, sarà necessario rivolgersi al Tribunale civile per ottenere un decreto ingiuntivo, necessario per poi procedere al pignoramento. Ciò in quanto, secondo i Giudici, non essendo spese dettagliatamente individuate nella sentenza di separazione o divorzio, per essere certe, liquide ed esigibili, necessitano della validazione da parte di un Giudice al fine di rilasciare un titolo esecutivo idoneo per il pignoramento.

In definitiva, pertanto, il consiglio sempre valido è quello di mantenere un rapporto quanto meno pacifico tra gli ex coniugi, per l’interesse esclusivo nella crescita e sviluppo dei figli, che risentono fortemente delle guerre giudiziarie che i genitori intraprendono tra loro. Il buon senso in questi casi è la soluzione certamente più valida: qualora però i dissidi tra i coniugi diventino insanabili, certamente l’assistenza di un avvocato sarà fondamentale per il riconoscimento dei propri diritti.