Vendere un appartamento a prezzo basso a un figlio: è possibile annullare la vendita per simulazione

Vendere un appartamento a prezzo basso a un figlio: è possibile annullare la vendita per simulazione

Spesso sentiamo parlare, soprattutto tra soggetti che assumono informazioni in merito a successioni ed eredità, di vendita di immobili a un figlio al solo fine di nascondere una donazione. Ciò, essenzialmente, per favorire nell’eredità un erede piuttosto che un altro. Tale atto di vendita, spesso ancora oggi eseguito, determina la simulazione del contratto che può essere, dunque, annullato.

Esempio:

Un padre, anziano, decide di favorire un figlio anziché un altro. Ponendo in essere un simile comportamento, vende a un prezzo irrisorio o simbolico allo stesso una casa di sua proprietà. In una simile circostanza, è interesse dell’altro figlio contestare questa azione che lo esclude, di fatto, da una cospicua quota dell’eredità e vorrebbe impugnare la finta compravendita.

Chiariamo subito: vendere un appartamento a un figlio, parente o amico, non determina di per sé alcuna irregolarità. Il comportamento illecito si manifesta quando un genitore, al solo fine di avvantaggiare un erede rispetto a tutti gli altri, aliena allo stesso il proprio immobile a un prezzo irrisorio, simulando in questo modo una donazione e dunque, intaccando le quote di legittima spettanti a ciascun figlio.

QUALI SONO I CASI DI FINZIONE

  • stabilire un prezzo simbolico in qualità di corrispettivo per la vendita.
  • Simulare il passaggio di denaro tra il venditore e l’acquirente, mettendo in evidenza in questo modo l’intento simulatorio tra i due.
  • sottrarre un bene di famiglia al pignoramento dei creditori o di avvantaggiare un erede anziché un altro.

In tutti questi casi, qualora dimostrati, si parlerà di simulazione assoluta: ossia le parti pongono in essere un contratto, ma in realtà non ne vogliono gli effetti.  Se invece si dovessero produrre effetti diversi rispetto a quelli dichiarati nel contratto, si parla di “simulazione relativa”.

Accanto a questa dichiarazione apparente, di solito le parti si scambiano una controdichiarazione occulta, che prende il nome di contratto dissimulato, la quale esprime la loro reale volontà, ma non è indispensabile, perché l’accordo dissimulato potrebbe essere stipulato anche in modalità orale.

COME CONTESTARE UNA VENDITA SIMULATA

Chi viene leso da una finta compravendita immobiliare può impugnare l’atto dimostrando che in realtà si tratta di una simulazione che lede i propri diritti. L’azione volta a dimostrare una simulazione non è soggetta a prescrizione. È in questo caso opportuno rivolgersi a un avvocato al fine di raccogliere tutte le prove necessarie per dimostrare la vendita fittizia, iniziando un procedimento presso il Tribunale Civile competente al fine di smascherare la simulazione.