Riforma legittima difesa: cosa cambia?

Riforma legittima difesa: cosa cambia?

Arriva il sì definitivo della Camera al disegno di legge di riforma della legittima difesa. Il ddl dovrà passare nuovamente al vaglio del Senato solo per le norme sulla copertura finanziaria, parzialmente modificate dai deputati di Montecitorio. Per il resto tutto confermato.

Quali sono le modifiche?

La difesa diventa sempre legittima, cioè sempre proporzionata all’offesa, in caso di violazione di domicilio. La riforma modifica infatti il comma 2 dell’art. 52 codice penale in questo modo: “Nei casi previsti dall’articolo 614 (violazione di domicilio ndr), sussiste sempre il rapporto di proporzione” tra difesa e offesa “se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati (abitazione/dimora e relative appartenenze ndr) usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

-la propria o la altrui incolumità;
-i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

Stesso discorso se il fatto avviene in un luogo ove l’aggredito eserciti un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Viene introdotta la parola “sempre”. Ciò significa che in caso di violazione di domicilio la difesa si considera “sempre” proporzionata all’offesa, quindi sempre legittima.

Se il testo previgente consentiva al giudice di valutare la proporzionalità tra difesa e offesa in base a tutta una serie di circostanze (pericolo attuale, offesa ingiusta, mezzi di reazione a disposizione dell’aggredito, modo in cui ne fa uso ecc.), la norma riformata elimina ogni margine di discrezionalità da parte del giudice.

Inoltre, viene introdotta la presunzione secondo cui è sempre legittima la difesa di chi, trovandosi lecitamente nel proprio o altrui domicilio (o in un luogo ove esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale), agisce per respingere un’intrusione posta in essere con violenza o minaccia.

Modificato anche l’art. 55 codice penale, sull’eccesso colposo di legittima difesa: in caso di superamento “colposo” dei limiti della legittima difesa, non è punibile chi, trovandosi in condizioni di minorata difesa o di grave turbamento per la situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Aumentano peraltro le pene per i casi di violazione di domicilio, furto in abitazione, scippo e rapina.

È esclusa altresì la responsabilità civile di chi commette il fatto per legittima difesa. L’autore non sarà dunque obbligato a risarcire i danni ex art. 2044 codice civile. E ancora: il gratuito patrocinio è esteso alla persona nei cui confronti si procede penalmente per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo, ma che venga assolta, prosciolta o il cui procedimento penale venga archiviato.