Incidente causato dal ghiaccio su strada: posso chiedere un risarcimento?

Incidente causato dal ghiaccio su strada: posso chiedere un risarcimento?

Abbiamo assistito in questi giorni a forti e inaspettate nevicate nel nostro territorio che hanno ancor di più garantito un’atmosfera natalizia a tante cittadine del sud Italia. Molti cittadini e anche le Amministrazioni comunali, non avendo dimestichezza con tali eventi atmosferici, si trovano alcune volte impreparate ad affrontare situazioni difficili per la circolazione stradale e pedonale e, alcune volte, il rischio di sinistro collegato alle condizioni instabili e scivolose del manto stradale è piuttosto frequente.

È possibile, in tali casi, chiedere un risarcimento all’ente gestore della strada?

La questione, da un punto di vista giuridico, è da inquadrare nel cosiddetto regime di “responsabilità da cosa in custodia” della Pubblica Amministrazione (ex art. 2051 c.c.): l’ente gestore, infatti, è sempre tenuto a mantenere una posizione di garanzia nella corretta gestione e manutenzione del manto stradale.

Si tratta dunque di una vera e propria forma di responsabilità “oggettiva” che pesa sulla P.A. (e dunque sul gestore, Comune, Anas, Autostrade, ecc.) per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene, salvo che non venga provato il caso fortuito.

La dimostrazione circa la responsabilità del sinistro arrecato allo sfortunato automobilista non è comunque così semplice, in quanto debbono sussistere determinati requisiti da dimostrare: innanzitutto il NESSO CAUSALE, ossia la dimostrazione che il sinistro è stato cagionato, senza dubbio alcuno, dalla non corretta manutenzione del manto stradale, in questo caso ghiacciato o innevato. La prova del sinistro, deve essere il più dettagliata possibile, essendo sempre opportuna la richiesta di intervento da parte della polizia stradale o municipale che possa redigere apposito verbale, delle foto dei luoghi, nonché eventuali testimoni che abbiano assistito al sinistro.

Il caso fortuito

L’unica causa di esclusione della responsabilità del custode è infatti la prova del caso fortuito, consistente nell’alterazione dello stato dei luoghi, imprevedibile, imprevista e non eliminabile o segnalabile tempestivamente agli utenti, neanche con l’uso dell’ordinaria diligenza. In sostanza, l’Ente gestore, per esimersi da responsabilità, dovrà riuscire a dimostrare o la assoluta noncuranza dell’automobilista circa l’aver provocato il sinistro, o l’assoluta imprevedibilità dello stesso sinistro e delle sue cause.

Dunque, va da sé che la mancanza di azioni tempestive tese a rimuoverlo (es. utilizzo di mezzi spargisale o spalaneve) o di adeguata segnalazione del pericolo, rendano responsabile la P.A. per i danni causati ad automobilisti e pedoni.

In tali casi è sempre opportuno rivolgersi a un avvocato, affinché quest’ultimo provveda a raccogliere tutte le informazioni e documenti necessari per dimostrare il sinistro e il nesso causale, nonché diffidare l’ente gestore al risarcimento dei danni subiti dal cliente.