Le criticità nella gestione dei beni confiscati

Le criticità nella gestione dei beni confiscati

ROMA – È sempre più ingente il patrimonio di beni ed aziende che vengono confiscati, tanto in via preventiva quanto all’esito del procedimento penale: ammontano a 12.946 il totale dei beni confiscati definitivamente, di cui 11.556 beni si trovano dislocati nelle Regioni a maggiore incidenza criminale (Sicilia, Calabria, Campania, Lombardia, Puglia).

Sul totale sopra riportato, 11.238 sono i beni immobili e 1.708 le aziende.

Questi numeri consentono di cogliere quanto importante possa essere un efficiente sistema di gestione che valorizzi detti beni quali risorse per la riaffermazione della legalità e del rilancio economico.

Ma una delle maggiori criticità nella gestione dei beni immobili è data dalla frequente sussistenza di ipoteche gravanti sugli stessi che rappresentano, da un lato un ostacolo alla destinazione ad uso sociale dei beni stessi, dall’altro una contrapposizione tra l’interesse dello Stato a svolgere un’efficace azione di contrasto all’accumulazione di ricchezze illecite, restituendole alla collettività e dall’altro quello dei terzi incolpevoli titolari di diritti su quelle ricchezze.

Nel caso di beni sequestrati e confiscati per reati di mafia, la soluzione del conflitto tra posizione del creditore e lo Stato è stata data – almeno sulla carta – dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia) e dalle legge di stabilità n. 228 del 2012, che ha previsto che “l’Agenzia Nazionale coadiuvi l’Autorità Giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati fino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministri i beni medesimi secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 159 del 2011, restando salvi i diritti della persona offesa dal reato alla restituzione e al risarcimento del danno”.

Mentre nell’ambito di un processo penale ordinario, il principio per cui il  sequestro penale prevale sull’ipoteca è stato affermato dalla recente sentenza della Cassazione sezione II, 5 marzo 2014 n. 10471.

Gli ermellini precisano che “nel caso in cui sia disposto il sequestro di un bene gravato da ipoteca, il terzo creditore può ottenere la soddisfazione del suo diritto ma solo in un momento successivo, ossia quando all’esito del processo penale sia disposta la confisca del bene; non può ottenere tutela invece attraverso la richiesta di revoca del sequestro penale o attraverso la promozione dell’azione esecutiva civile”.

Il caso riguardava un procedimento penale per il reato di associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale, nel corso del quale il Gip disponeva il sequestro preventivo su alcuni beni, sui quali gravava tuttavia una ipoteca iscritta precedentemente in favore di una società. Quest’ultima chiedeva la revoca del sequestro sulla base della totale estraneità dei fatti contestati e sul principio per cui “i provvedimenti ablatori aventi finalità preventiva non possono pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi in buona fede”.

Il Gip rigettava la richiesta di revoca e il Tribunale di Riesame confermava l’ordinanza del Gip con la motivazione che il sequestro preventivo, propedeutico alla confisca sugli immobili gravati da ipoteca, comporta l’impossibilità di proseguire l’azione esecutiva proposta e che il diritto di credito della società deve essere fatto valere solo all’esito del processo penale.

A questo punto col ricorso per Cassazione il ricorrente chiede alla Corte di stabilire il momento in cui il diritto del terzo può essere fatto valere: se ciò durante il processo penale o solo quando, riconosciuta la colpevolezza dell’imputato, il sequestro si trasforma in confisca.

Ebbene per i giudici di legittimità “la tutela del diritto del terzo può avvenire solo in un momento successivo. E cioè solo quando il contrasto tra la pretesa del credito di soddisfarsi sul bene e la pretesa ablativa dello Stato diventi attuale e concreto e possa essere risolto attraverso un procedimento giurisdizionale. Ciò accade nel momento in cui il sequestro si trasforma in confisca in virtù di condanna dell’imputato”. Per i giudici, dunque, non essendovi incompatibilità giuridica tra sequestro ed ipoteca sullo stesso bene “il diritto del creditore titolare del diritto reale di garanzia sul bene colpito da sequestro penale può essere fatto valere solo in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale e non in via anticipata davanti al giudice dell’esecuzione civile quando ancora la confisca non è diventata definitiva”.

Avv. Claudia Cassella del Foro di Catania