Cassazione: tradisce il coniuge che cerca incontri amorosi sul web

Cassazione: tradisce il coniuge che cerca incontri amorosi sul web

Sul dovere di fedeltà dei coniugi, l’articolo 143 del Codice Civile è chiarissimo: “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà”. La sua violazione (come quella degli altri obblighi elencati dalla norma) comporta l’addebito della separazione al coniuge che ne è stato l’artefice e, naturalmente, la perdita di alcuni diritti come sanzione per la violazione commessa.

Ma fin dove si estende l’obbligo di fedeltà? Può costituire causa di addebito della separazione il tentativo di adulterio?

Se, in passato, l’infedeltà aveva una connotazione quasi esclusivamente sessuale, oggi, dopo la riforma del diritto di famiglia, comprende anche condotte che esulano dal ristretto nucleo della sessualità. Insomma, ogni condotta che tradisca la fiducia dell’altro coniuge costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà. Oggi si parla di dovere di lealtà coniugale.

Ad avallare questa nuova concezione dell’infedeltà è stata, di recente, la Corte di Cassazione. Con ordinanza n. 9384 del 16 aprile 2018 il Supremo Consesso ha giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale, senza preavviso, per la scoperta della condotta del marito consistita nella navigazione su siti internet dedicati alla ricerca di relazioni extraconiugali.

Già davanti al Tribunale, in primo grado, il marito aveva chiesto l’addebito della separazione alla moglie per aver violato l’obbligo di coabitazione, ma il giudice aveva rigettato la domanda.

Non pago, per gli stessi motivi il marito ha interpellato la Corte d’Appello, in secondo grado. Anche in questo caso, il giudice ha rigettato la domanda, seguendo questo ragionamento: “L’allontanamento della moglie dalla casa coniugale ha trovato la sua ragion d’essere nella scoperta, da parte della stessa, delle ricerche di nuove partner da parte del consorte. Circostanza, questa, oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.

A decidere su questa sentenza è stata chiamata la Corte di Cassazione, che, con l’ordinanza n. 9384/2018 sopra detta, ha ribadito il ragionamento della Corte d’Appello: bisogna spostare l’attenzione dal comportamento della moglie a quello del marito. Non è stata la donna a violare l’obbligo di coabitazione, dopo aver abbandonato senza preavviso il tetto domestico, poiché questa condotta è stata soltanto la conseguenza della violazione, da parte del marito, dell’obbligo di fedeltà. In altre parole, se il marito non avesse ricercato nuove partner su internet, la moglie non sarebbe andata via da casa.

Riprendendo il ragionamento della Corte d’Appello, gli Ermellini hanno stabilito che “il comportamento del marito, anche se consistito nella ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, è circostanza tale da risultare oggettivamente idonea a compromettere la fiducia che la moglie riponeva nella devozione fisica e psichica del marito”. Si tratta di un tentativo di adulterio, idoneo e diretto in modo non equivoco a violare l’obbligo di fedeltà e, dunque, causa di addebito della separazione. Non costituisce, invece, violazione dell’obbligo di coabitazione l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale in quanto giustificato dal comportamento contra legem del marito.