Separazione: il coniuge ha diritto al rimborso delle spese sostenute durante il matrimonio?

Separazione: il coniuge ha diritto al rimborso delle spese sostenute durante il matrimonio?

Uno degli obblighi fondamentali derivanti dal matrimonio è l’obbligo di contribuzione: durante il matrimonio, ciascuno dei due coniugi deve contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie possibilità economiche. Esso nasce dall’esigenza morale di aiutare il coniuge e la sua violazione può comportare l’addebito della separazione.

Quest’obbligo comporta che, dopo la separazione, i coniugi non possono chiedere la restituzione dei contributi che hanno fatto in costanza di matrimonio. Tali contributi sono, infatti, obbligazioni naturali, assunte spontaneamente dai coniugi con il fine di una reciproca assistenza. Quindi non possono essere restituiti o rimborsati al termine del matrimonio.

Ma cosa succede quando le spese di un coniuge, devolute alla famiglia, oltrepassano il normale dovere di contribuzione?

La Cassazione si è pronunciata sulla questione proprio il mese scorso, individuando il limite oltre il quale il coniuge, dopo la separazione, ha diritto alla restituzione di quanto ha speso per la famiglia durante il matrimonio.

Con ordinanza n. 14732/18 del 7 giugno 2018, la Suprema Corte ha stabilito che “quando l’entità dei conferimenti non rappresenta una normale donazione o la contribuzione al ménage familiare, non c’è dubbio che le prestazioni effettuate da uno dei coniugi a favore dell’altro integrano un ‘ingiustificato arricchimento’ del secondo e danno diritto al rimborso. La linea di confine tra ciò che va restituito e ciò che invece rimane all’ex è costituita non tanto dall’importo speso in sé considerato, ma dallo stesso in relazione alle possibilità economiche di chi lo ha sostenuto”.

In pratica, bisogna verificare le condizioni sociali e patrimoniali di chi effettua il conferimento: se uno dei due coniugi versa in favore dell’altro o della famiglia una somma ingente, sproporzionata al proprio reddito, ha diritto al rimborso degli importi.

L’orientamento della Corte di Cassazione è ormai stabile con riferimento ad alcuni beni e facilita l’operato dei giudici di merito investiti dei casi di separazione personale dei coniugi.

Ad esempio: quando uno dei due coniugi costruisce a sue spese la casa familiare sul terreno di proprietà esclusiva dell’altro, la casa finisce nella proprietà di quest’ultimo, ma il primo ha diritto al rimborso del 50% delle spese: questa la regola dell’accessione.
Se, invece, i coniugi sono comproprietari del terreno, gli stessi diverranno comproprietari anche della casa.

E ancora: con riferimento a tutto quanto è stato acquistato durante il matrimonio, occorre distinguere a seconda che il regime patrimoniale scelto dalla coppia sia di separazione o di comunione dei beni. Nel primo caso, ciascun coniuge resta il solo ed unico proprietario di quanto ha acquistato in costanza di matrimonio. Nel secondo caso, invece, ai coniugi spetta il 50% di quanto è stato acquistato durante il matrimonio. Ciò vale anche per l’automobile, seppur intestata ad uno solo dei coniugi.

La distinzione del regime patrimoniale non vale, invece, per i regali di nozze: questi vanno divisi di comune accordo, appartenendo ad entrambi i coniugi anche se hanno scelto il regime di separazione dei beni.

Infine: per quanto riguarda il conto corrente, anche se questo è intestato ad uno solo dei coniugi ed è alimentato soltanto con i soldi di quest’ultimo, dopo la separazione, il conto deve essere diviso in quote uguali tra i coniugi.