Professionisti e avvocati, debutta l’obbligo del preventivo scritto

Professionisti e avvocati, debutta l’obbligo del preventivo scritto

Dal 29 agosto 2017 aumentano gli adempimenti per tutti i professionisti che hanno l’obbligo del preventivo per il cliente, che dovrà essere fatto per iscritto o in forma digitale. È questa una delle novità di maggiore interesse previste dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

a) Per i professionisti l’obbligo del preventivo scritto su richiesta del cliente. Il comma 150 della legge entrata in vigore qualche giorno fa modifica l’art. 9, comma 4 del D.L. n.1/2012 (c.d. decreto Liberalizzazioni) e prevede che:

– il compenso per le prestazioni professionali va pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale;

– il professionista deve rendere noto, obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;

– il professionista deve rendere nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, la misura del compenso con un preventivo contenente, tra le altre, le voci di costo, delle spese e dei contributi.

L’art. 9 citato, sottolinea che il preventivo è “di massima”; meglio, però, chiarire nel preventivo che le cifre sono indicate in base a quanto è prevedibile e sulla base delle informazioni disponibili. La novità, dunque, sta nel fatto che il preventivo non può più essere orale ma va fatto rispettando certe formalità.

b) Per gli avvocati l’obbligo del preventivo scritto e a prescindere dalla richiesta del cliente.

Ricordiamo che il D.L. n.1/2012 aveva introdotto l’obbligo del preventivo per tutti i professionisti. Per gli avvocati era poi intervenuta la legge 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) a limitare l’obbligo del preventivo ai soli casi di “richiesta” da parte del cliente (art. 13, comma 5). Il comma 141, lettera D, della recente legge interviene proprio su detto art. 13 eliminando il riferimento alla richiesta del cliente.

In sostanza, per effetto della modifica, l’avvocato anche se non richiestogli dal cliente, ha l’obbligo di comunicare in forma scritta o digitale a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri, spese e compensi professionali. La legge professionale stabilisce l’obbligo comunicativo a favore di chi conferisce l’incarico e, quindi, sembrerebbe già in presenza di un contratto e non di un preventivo.

Tuttavia, la ratio della nuova legge sembrerebbe andare nel senso dell’obbligo anche per gli avvocati di fornire preventivamente le informazioni del compenso. Rimane il dubbio. Infine, la Legge Concorrenza, per assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti ed eventuali specializzazioni. In sostanza ciò che era fino ad oggi una “facoltà” dal 29 agosto 2017 è un “obbligo”.

Avv. Elena Cassella del Foro di Catania