La garanzia del rivenditore per l’acquisto di un’auto usata

La garanzia del rivenditore per l’acquisto di un’auto usata

Chi acquista un’autovettura usata da un concessionario o da un rivenditore deve ricevere, in quanto previsto dalla legge in applicazione del c.d. “Codice del Consumo”, una garanzia legale sulla conformità della stessa al contratto di vendita che viene a stipularsi tra le parti. In altre parole, il venditore deve garantire lo “stato di salute” dell’auto da vendere, assumendo la responsabilità di eventuali difetti o malfunzionamenti della stessa, qualora questi ultimi dovessero manifestarsi entro breve tempo dalla vendita.

L’acquirente deve quindi sempre sapere con certezza in che stato si trova il veicolo, ovvero se esiste la necessità di eventuali interventi rispetto al programma di manutenzione ordinaria o l’eventuale presenza di difetti prima dell’acquisto. È dunque sempre richiesta, da parte del venditore, la massima trasparenza in merito allo stato dell’autovettura: in particolare, il venditore deve chiarire preventivamente al potenziale acquirente la presenza di vizi o difetti dell’auto che necessitano di particolare manutenzione.

La legge stabilisce una garanzia per l’auto usata di 24 mesi dall’acquisto presso concessionario, che può essere eventualmente ridotta a 12 mesi previo accordo tra le parti. Tale garanzia non è applicabile in caso di vendita tra privati. Se però la vendita avviene attraverso la mediazione di un professionista (che ad esempio espone nei propri locali l’autovettura), la garanzia legale sopra specificata sarà comunque dovuta.

Quali sono i DIRITTI DELL’ACQUIRENTE in caso di difetto dell’autovettura acquistata?

• riparazione; • sostituzione; • riduzione del prezzo; • risoluzione del contratto.

COME COMPORTARSI

Il primo atto è certamente quello di diffidare il venditore facendo presente, possibilmente per iscritto, il danno rilevato. In particolare, se il danno si manifesta nei primi sei mesi dall’acquisto, si presume che esso preesistesse già a tal momento e, pertanto, sarà onere del venditore dimostrare, se del caso, che il difetto derivi dalla normale usura del veicolo e che lo stesso non sussistesse al momento della vendita. Qualora il venditore non dovesse adempiere con la sostituzione, riparazione o riduzione del prezzo, l’acquirente potrà agire in giudizio per intimare la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, richiedendo la restituzione dell’intera somma versata oltre al risarcimento del danno.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella