Esecuzione forzata: cos’è e come funziona il pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare e pignoramento presso terzi

Esecuzione forzata: cos’è e come funziona il pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare e pignoramento presso terzi

Iniziamo oggi un breve resoconto su cosa si intende, in generale, per pignoramento, occupandoci nelle prossime settimane in dettaglio, delle varie forme di pignoramento riconosciute dal nostro ordinamento processualcivilistico, ossia il pignoramento mobiliare, quello presso terzi e quello immobiliare.

In primo luogo appare opportuno chiedersi: cosa è un pignoramento e da cosa ne scaturisce?

Qualsiasi creditore, pubblico o privato che vanta un credito in denaro nei confronti di un debitore che omette di versare spontaneamente la somma riconosciuta quale debito effettivo, può rivolgersi al Tribunale competente per ottenere un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) attraverso il quale sarà possibile, nella sua fase esecutiva, ottenere coattivamente il soddisfacimento di tale credito nelle forme del pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.

Dunque, l’esecuzione forzata per crediti di denaro si realizza, nel nostro ordinamento, attraverso il pignoramento dei beni del debitore. Tramite detta procedura, i beni pignorati vengono convertiti in denaro con la loro vendita all’asta. Gli importi così ricavati verranno poi assegnati al creditore procedente.

È chiaro che la fase di vendita, ai fini del ricavo delle somme necessarie per soddisfare il creditore, riguarda soltanto le forme del pignoramento mobiliare o immobiliare in quanto il pignoramento presso terzi, come ad esempio il pignoramento di un conto in banca o una pensione, non necessita certamente di alcuna vendita poiché le somme verranno direttamente assegnate al creditore procedente.

Il pignoramento è il nome che viene comunemente dato a tutta la procedura di espropriazione, ma in realtà è solo l’atto iniziale, ossia l’intimazione al debitore – fatta dall’ufficiale giudiziario – con cui si comunica che detto bene sarà soggetto ad esecuzione forzata ed esproprio, e gli intima di non disporne, donarlo o utilizzarlo.

Ma cosa è esattamente il pignoramento?

In termini prettamente giuridici, viene ad indicarsi correttamente l’atto di pignoramento, che consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziale fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi. Se manca l’ingiunzione il pignoramento è inesistente e tale vizio può essere contestato con una opposizione agli atti esecutivi che renderà nulla tutta la procedura. Il debitore deve essere avvisato oralmente o nell’atto di pignoramento che può chiedere la conversione del pignoramento. La mancanza dell’avviso non determina la nullità dell’atto di pignoramento.

Con il pignoramento il debitore non può più disporre dei beni pignorati: non può venderli, donarli, utilizzarli, distruggerli, ecc. Le eventuali cessioni a terzi – oltre a costituire un reato – possono essere facilmente revocate. Il lavoro svolto dall’Avvocato, in questa fase, è estremamente importante, sia per il creditore sia per il debitore, in quanto trattasi di una procedura molto dettagliata e complessa, in cui il mancato rispetto anche di un solo passaggio, può determinare la nullità dell’intera procedura.

Nel prossimo articolo, tratteremo nello specifico le varie forme di pignoramento, partendo da quella più semplice e ormai meno consueta, ossia la forma del pignoramento mobiliare.

Avvocato Vincenzo Caldarella