Mentire all’amante è un reato penale: la Cassazione punisce chi finge di essere single

Mentire all’amante è un reato penale: la Cassazione punisce chi finge di essere single

Io non ti farò mai soffrire “: questo è l’esordio della storia, non certo di amore ma, forse, di “paura” che ha dominato il protagonista di questa vicenda grottesca e incredibile, all’origine della recentissima e bollente pronuncia n. 34800 che la Corte di Cassazione, quinta sezione Penale, ha depositato qualche giorni fa, il 10 agosto 2016.

Un uomo, regolarmente sposato, inizia una lunghissima relazione con un’altra donna, alla quale fa credere di essere separato dalla moglie, di avere chiesto il divorzio e di avere concrete possibilità di ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota. La poveretta, ignara della follia dell’amato, lo presenta alla sua famiglia ed accetta la proposta di matrimonio, attivandosi per i preparativi delle nozze, con rito religioso. La liaison viene coronata dal concepimento di un figlio. Ma la verità, lo ricorda Oscar Wilde, è raramente pura e mai semplice: l’uomo che aveva presentato al parroco il documento di divorzio, in realtà, aveva mentito alla donna e contraffatto i documenti: egli era regolarmente sposato con la moglie, anch’ella in attesa di un figlio, dalla quale non si era mai separato. Aveva, inoltre, creato un certificato di divorzio al computer. La sua fortuna, in questo caso, è stata quella di non avere particolari abilità nella contraffazione di documenti, evitando cosi il reato di falso in atto pubblico.

È facile intuire che l’uomo anziché in chiesa si è dovuto presentare al Tribunale di Milano ove è stato costretto a difendersi dalle imputazioni di tentata bigamia, falso in atti pubblici, in certificazioni dello stato civile e scritture private. Il Tribunale Penale ha condannato l’uomo ma non per tentata bigamia, piuttosto per sostituzione di persona. Integra, infatti, il reato di sostituzione di persona ex art 494 del codice penale colui che negli anni si sia attribuito un falso stato libero (separato, divorziato o non legato da un matrimonio religioso) per avviare e mantenere una relazione affettiva.

La Corte di appello di Milano prima e la Corte di Cassazione poi, con la sentenza del primo scampolo di agosto, ha confermato la condanna dell’imputato – rigettando il ricorso dallo stesso proposto – evidenziando che il delitto di sostituzione di persona si consuma nel momento stesso in cui taluno (la povera sventurata donna) è indotto in errore a prescindere dal fatto che il vantaggio avuto di mira (qualsiasi tipo di vantaggio, non solo economico ma anche di mantenimento di una relazione sentimentale o carnale) sia stato o meno conseguito.

Insomma, dire di non essere sposati, far finta di non avere la moglie, (o marito) o dire di essere divorziati, quando invece non è vero costituisce un vero e proprio reato: quello di sostituzione di persona.

Ed il reato di TENTATA POLIGAMIA? La Cassazione Penale (confermando la sentenza del Tribunale e della Corte di Appello) ha, invero, escluso, nel caso del folle fedigrafo, il reato di tentata poligamia. Non c’è tale reato se il finto single non ha l’effettiva intenzione di contrarre matrimonio una seconda volta. Solo se le attività del colpevole sono mirate a sposarsi di nuovo, in costanza di altro matrimonio, si ravvisa la tentata poligamia. Se il finto single non ha alcuna intenzione di salire sull’altare, ma solo di mantenere due relazioni, il reato non si ravvisa.

Insomma, è vero che le follie sono le uniche cose che NON si rimpiangeranno mai (Oscar Wilde )…. MA il nostro caro sig. Pinocchio, ha fatto piangere due persone: l’amante, incinta, e anche la povera moglie, incinta, che certamente avrà le porte aperte per un giudizio di separazione con addebito ed un INDIMENTICABILE risarcimento DEL DANNO ai danni del coniuge. E chissà se il finto single, in deroga al brocardo di Oscar Wilde, rimpiangerà un po’ di buon senso!

Avvocato Elena Cassella Foro di Catania