Gli ordini di protezione nel processo civile

Gli ordini di protezione nel processo civile

Sono ormai numerose ed intollerabili le storie di violenza che si consumano tra le mura domestiche e le situazioni conflittuali che si concludono in tragici epiloghi. Per queste ragioni, il legislatore nazionale è intervenuto prevedendo un doppio binario di tutela che operi in parallelo sia sul piano civilistico sia su quello penalistico nell’ottica esclusiva di tutela del soggetto debole all’interno delle relazioni familiari.

Merita attenzione il recente provvedimento pronunciato dal Tribunale di Catania, prima sezione civile, che il mese scorso ha emesso un ordine di protezione contro gli abusi familiari, in campo civile. Si tratta di una vera e propria presa di posizione, rilevante perché costituisce un precedente che amplia le tutele previste in caso di situazioni pregiudizievoli dell’integrità fisica e morale del coniuge/convivente o della libertà dello stesso (art.342bis c.c.).

Prendendo spunto dal suindicato provvedimento cerchiamo di fare chiarezza sulla natura della misura, sui suoi contenuti e su chi sia legittimato attivamente ad introitare il ricorso. L’ordine di protezione contro gli abusi familiari ha natura di misura cautelare volta a protezione non del consorzio familiare, latu sensu inteso, ma delle singole posizioni individuali: nel caso in specie, infatti, la vittima delle condotte violente è una donna, sola e senza figli. Al fine dell’adozione della misura in oggetto, nell’ambito di un procedimento civile, ciò che rileva è una accertata situazione di tensione non necessariamente costituente reato che sconvolge la vita familiare e tale da cagionare un grave pregiudizio all’altro componente della relazione familiare.

Chi è legittimato a presentare ricorso? Possono presentare la domanda il coniuge, ed un qualsiasi convivente non necessariamente legato da un rapporto di parentela o di affetto. È tuttavia necessario che la convivenza si sia protratta nel tempo con una condivisione di vita in comune.

Da ultimo, la giurisprudenza più attenta (ed oramai prevalente) ritiene che siano legittimati a presentare il ricorso anche i conviventi nell’ambito di un rapporto omosessuale, sempre che vi sia quel vincolo solidaristico che giustifica la tutela del più debole.

Contenuto dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari (art. 342 ter c.c.)

L’ ordine di protezione contro gli abusi familiari ha un contenuto analogo a quello previsto in sede penale dall’art 282 bis cpp. Ovviamente, il giudice dovrà motivare l’adozione del provvedimento indicando quali siano in concreto i comportamenti violenti e pregiudizievoli per l’altro coniuge o convivente che hanno reso necessario l’adozione dell’ordine di protezione anche in sede civilistica. Nel caso in specie infatti è oggi pendente un procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) che ampiamente corroborano l’opportunità del provvedimento de quo. L’assenza di motivazione precisa e puntuale costituisce infatti una violazione dei principi costituzionali di libertà personale e di libera circolazione essendo le limitazioni conseguenti al provvedimento fortemente incisive. Ed invero, il giudice può ordinare al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa e disporre l’allontanamento dalla casa familiare prevedendo altresì la prescrizione di misure accessorie. Ad esempio, ove occorra, può ordinare di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Può altresì disporre l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, o delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti.

L’importanza del decreto è indubbia perché riconosce l’esigenza di addivenire ad una tutela piena ed effettiva già sul piano civilistico e l’auspicio non può che essere quello che altri ne seguano al fine di prevenire ulteriori tragici epiloghi.

Avvocato Elena Cassella del Foro di Catania