La regolare tenuta della cartella clinica secondo la Corte di Cassazione

La regolare tenuta della cartella clinica secondo la Corte di Cassazione

Immaginate la gioia dell’attendere l’arrivo di una nuova vita. Immaginate la trepidazione del momento e l’incontenibile felicità che vi circonda. Poi, l’errore umano e la triste presa di coscienza delle relative conseguenze. La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 6209 del 31.03.2016 offre spunto per una riflessione in una materia così delicata come quella della responsabilità medica. Nel caso in specie, la negligente condotta del medico, durante il parto, provocava una grave asfissia perinatale e determinava nella neonata danni permanenti come tetraparesi e grave insufficienza mentale. Per questa ragione i genitori della piccola agivano in giudizio chiedendo il riconoscimento della responsabilità dell’Azienda Ospedaliera e del medico ed il conseguente risarcimento del danno.

Durante le fasi processuali di merito la domanda dei genitori della piccola veniva rigettata non avendo i giudici riscontrato negligenze, né ritenuto provato il nesso causale tra l’intervento dei sanitari e il danno subito alla piccola. La Corte di Cassazione, con l’importante sentenza in oggetto, ribalta saggiamente la precedente impostazione. In primo luogo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio da parte dei giudici di merito che non avevano preso in considerazione i lacunosi vuoti temporali emergenti dalla cartella clinica. La Corte sottolinea l’importanza di questo documento, fondamentale per ricostruire i fatti e censura la decisione della Corte d’Appello, per non aver valorizzato appieno l’esistenza di un vuoto di ben sei ore nelle annotazioni sulla cartella clinica.

Il punto di partenza del ragionamento del giudice di legittimità è la natura della responsabilità medica inquadrabile ormai pacificamente nell’ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Così facendo, viene invertito l’onere probatorio, che grava oggi sulla struttura sanitaria, che è tenuta a redigere correttamente la documentazione clinica. Infatti, secondo la Cassazione, l’errore dei giudici di merito consiste nell’aver addossato al paziente le conseguenze dell’irregolare tenuta della cartella clinica.

La Suprema Corte richiama la sent. di Cass.1538/2010 secondo cui “la difettosa tenuta della cartella clinica non può ricadere sul paziente” ovvero l’imperfetta compilazione non può certamente tradursi in uno svantaggio per il paziente. Infatti, in applicazione del criterio di vicinanza della prova la prova liberatoria circa la colposa condotta ed il nesso eziologico grava sulla parte convenuta quindi sull’Azienda Ospedaliera e sul medico e non certo sui pazienti (Cass.12218/2015). Per di più, il giudice di legittimità richiama la propria giurisprudenza (Cass. 11316/2003 e Cass.10060/2010) ammettendo che la prova del nesso causale tra la prestazione medica e l’evento dannoso possa avvenire per presunzioni qualora l’omissione nella redazione della cartella clinica sia imputabile al medico.

Si può concludere che la sentenza in commento, richiami il medico a quella particolare diligenza richiestagli ex art. 1176 comma 2 c.c. anche e soprattutto in relazione alle modalità di redazione della cartella clinica stanti le rilevanti conseguenze presuntive che altrimenti ne derivano.

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania