Con il decreto legislativo n. 230/2021 è stato istituito l’assegno unico per i figli, un aiuto economico di cui possono fruire le famiglie con figli a carico, mensilmente, a decorrere dal 1° marzo 2022 in base all’ISEE.
Ebbene, cosa succede in caso di separazione o divorzio dei coniugi? In che modo si può beneficiare dell’assegno? A questi interrogativi ha risposto l’INPS con la circolare n. 23/2022.
Anzitutto occorre prendere in considerazione l’art. 2 del decreto legislativo su menzionato, che disciplina le modalità di ripartizione dell’assegno unico per i figli. Questo dispone: “L’assegno di cui all’art. 1 spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall’art. 6, commi 4 e 5”.
Cosa prevedono questi due commi? Il comma 4 stabilisce che l’assegno è corrisposto dall’Inps ed erogato al richiedente oppure, in pari misura, tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Inoltre, in caso di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il comma 5 fa, invece, riferimento ai figli maggiorenni. Questi possono chiedere la corresponsione diretta dell’assegno loro spettante in sostituzione dei genitori.
Separazione o divorzio: che succede?
Sui casi di crisi familiare, l’INPS è intervenuto con la circolare n. 23/2022 per chiarire alcuni dubbi. Con riferimento all’ISEE, va presa in considerazione quella del nucleo familiare in cui rientra il figlio beneficiario. In questo caso non ha importanza quale genitore presenti la domanda di assegno, potendo essere anche quello che non convive col figlio. L’assegno spetterà comunque al nucleo familiare in cui rientra il minore.
Se il genitore chiede che l’assegno sia ripartito in pari misura con l’altro, è necessario indicare i dati di pagamento dell’uno e dell’altro. Tale opzione può essere esercitata anche dopo aver inoltrato la domanda. In tal caso l’altro genitore riceverà il 50% dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui è stata esercitata l’opzione.
In caso di affidamento condiviso, dunque, ciascun genitore ha diritto al 50% dell’assegno per il figlio. Ma che accade se il giudice decide di collocare il minore presso uno di essi? Il collocatario avrà diritto al 100% della somma, ma la domanda potrà sempre essere modificata, prevedendo la divisione dell’assegno nella misura del 50% ciascuno.
La circolare richiama, altresì, l’art. 5, comma 4, del decreto legislativo menzionato, che distingue i nuclei familiari composti da entrambi i genitori o da un solo genitore (di vedovo, di genitore che non ha riconosciuto il figlio e di genitore che è stato allontanato dall’autorità giudiziaria). Ebbene, a tal fine si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro sia separato/divorziato/non convivente.