L’obbligo di mantenere i propri figli trova origine nella procreazione ed è uno dei tanti che caratterizzano la responsabilità genitoriale.
Con la riforma del diritto di famiglia, intervenuta con la legge n. 151/1975, è stato introdotto l’istituto del mantenimento indiretto, che si sostanzia nel versamento di un assegno da parte del genitore più abbiente a quello meno abbiente (separati o divorziati tra loro) in favore del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Il legislatore del 2006 ha, però, ritenuto opportuno introdurre un nuovo istituto: il mantenimento diretto. In questo caso il genitore separato o divorziato non versa un assegno periodico all’ex coniuge in favore del figlio, ma provvede direttamente a soddisfare le esigenze di quest’ultimo.
Artefice della sua introduzione è stata la legge n. 54/2006, sul presupposto che questa forma di mantenimento possa, in alcuni casi, soddisfare meglio l’interesse morale e materiale del bambino.
Il mantenimento diretto è possibile sia quando il figlio è collocato in tempi uguali presso entrambi i genitori sia quando lo stesso è collocato in via prevalente presso un genitore, con determinazione del diritto di visita da parte dell’altro.
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 785/2012, ha ribadito l’ampio potere discrezionale riconosciuto al giudice in tema di mantenimento dall’art. 155 codice civile. Questa norma, infatti, dispone che il giudice possa fissare anche la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori debba contribuire al mantenimento del figlio, così dando spazio a forme di mantenimento diretto, nel caso in cui queste soddisfino meglio l’interesse dei figli.
Ad oggi sono pochi i casi in cui il mantenimento diretto ha trovato effettiva applicazione ma, sotto l’egida della legge n. 54/2006 e della giurisprudenza di legittimità, alcuni giudici di merito italiani si sono aperti verso questa strada.
Di recente, il Tribunale Civile di Catania che, con una recentissima ordinanza presidenziale (di qualche giorno fa) ha statuito, tra le altre, che i genitori, entrambi dipendenti statali, provvedessero in via diretta a mantenere il loro unico figlio di 10 anni, nei tempi rispettivi tempi di permanenza.
Non mancano le associazioni che lottano su questo versante, che sollecitano i Tribunali a stabilire più spesso forme di mantenimento diretto. È un modo per responsabilizzare il genitore non collocatario del bambino all’assistenza economica in senso stretto ma anche alla sua cura ed alla sua educazione.
Sta prendendo sempre più forma “Mantenimento Diretto”, un movimento nazionale, capeggiato dal professore Amedeo Paolucci, napoletano con una grande capacità aggregativa e voglia di fare, che lotta per vedere concretizzata l’eguaglianza dei genitori, separati o divorziati, rispetto ai figli. Compito che spetta alla giustizia svolgere, stabilendo affidamenti condivisi, mantenimenti diretti e tempi paritari di frequenza dei bambini.
Proprio in questi giorni “Mantenimento Diretto” si è messa in prima linea per sostenere la riforma dell’affido condiviso, redigendo un appello al Governo e, quindi, avviando una raccolta firme nelle piazze delle città italiane.
A Catania, al “Movimento Mantenimento Diretto”, guidato da Luca Falsaperna, è associata un’altra nuova realtà associativa “Pater Familias – Associazione Padri Separati Catania”, presieduta dall’avv. Francesco Navarria, nata dall’esigenza di dare più ascolto ai padri separati o in via di separazione e avente come finalità principale il benessere dei loro figli.
Essa si avvale del lavoro volontario di avvocati, psicologi e assistenti sociali che, insieme, perseguono lo scopo di avvicinare i padri ai figli, spesso allontanati dalle dinamiche giudiziarie.
Il traguardo dell’eguaglianza genitoriale di fronte ai figli è importantissimo. Garantire ad entrambi i genitori la possibilità di provvedere direttamente al mantenimento della prole crea, in sostanza, una situazione non dissimile da quella di una famiglia unita.



